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Dichiarazione dei redditi, chi ha diritto al bonus ristrutturazioni

Dichiarazione dei redditi, chi ha diritto al bonus ristrutturazioni

Agenzia delle Entrate: detrazione al promissario acquirente che non compra più. Chiarimenti su box auto, comunicazioni all’Enea e passaggi di proprietà

Vedi Aggiornamento del 07/03/2022
Foto: Dmitry Kalinovsky ©123RF.com
Foto: Dmitry Kalinovsky ©123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 07/03/2022
04/06/2019 - Tempo di dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate viene incontro ai contribuenti con una serie di chiarimenti all’interno della Circolare 13/E/2019. Un vademecum su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare e conservare per adempiere correttamente agli obblighi fiscali.

Le spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, eseguiti su singole unità immobiliari o parti comuni di edifici condominiali, devono essere indicate in fase di dichiarazione dei redditi per poter usufruire della detrazione del 50%.
 
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Possono però verificarsi dubbi, relativi a casi specifici, che l’Agenzia delle Entrate nel tempo è stata chiamata a chiarire.
 
Qui una selezione di alcuni casi particolari trattati nell’ultima circolare.
 

Bonus ristrutturazioni al promissario acquirente che non compra più

La detrazione spetta al futuro acquirente se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, regolarmente registrato, di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, i un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero o di box pertinenziale. È necessario che il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile ed esegua gli interventi a proprio carico.
 
Non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso dell’immobile.
 
La detrazione spetta al futuro acquirente anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l’acquisto.
 

Bonus ristrutturazioni, quando rientra il box auto

La normativa riconosce la detrazione agli interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa.
 
Per “realizzazione” si intendono solo gli interventi di nuova costruzione. La detrazione, pertanto, non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso.
 

Bonus ristrutturazione, conta chi detiene l’immobile

Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno. In virtù di questo principio, si trasferisce all’erede la quota di detrazione relativa all’anno del decesso, anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa.
 
Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
 
L’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente, perché ad esempio concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.
 

Bonus ristrutturazione, la comunicazione all’ENEA

La Legge di Bilancio per il 2018 prevede la trasmissione per via telematica all'ENEA dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio. La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Considerato che il sito è stato reso disponibile dal 21 novembre 2018, per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da tale ultima data.
 
Successivamente, per tener conto delle richieste degli operatori del settore e delle associazioni di categoria, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato mandato all’ENEA di pubblicare un avviso sul sito finalizzato a concedere ai soggetti richiedenti una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati per l’anno 2018, sino alla data del 1° aprile 2019.
 
La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alle detrazioni.
 
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