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Ecobonus e sismabonus, cessione del credito vs sconto immediato

Ecobonus e sismabonus, cessione del credito vs sconto immediato

Gli strumenti per superare la crisi di liquidità e non dover attendere per anni il rimborso della detrazione fiscale. Lo schema di Edilportale

Vedi Aggiornamento del 23/03/2020
Foto: stockwerkfotodesign©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 23/03/2020
26/07/2019 - Le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli edifici, operative già da qualche anno, incontrano ancora qualche difficoltà. Prima tra tutte la mancanza di liquidità di chi vorrebbe effettuare gli interventi e l’impossibilità di pagare i lavori pur sapendo che una percentuale dei costi sarà rimborsata negli anni successivi.
 
È nato con lo scopo di risolvere questi problemi il meccanismo della cessione del credito corrispondente all’ecobonus e al sismabonus. Ma il Governo ha rilanciato con lo sconto immediato alternativo all’ecobonus e al sismabonus.

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Ecobonus e sismabonus, cessione contro la crisi di liquidità

La cessione del credito corrispondente all’ecobonus e al sismabonus consente al privato di cedere il bonus al fornitore ottenendo in cambio un corrispettivo inferiore alla detrazione fiscale, perché decurtato dei costi dell’operazione, ma in tempi più brevi.
 
Il vantaggio per il cessionario, cioè colui che acquista il credito d’imposta corrispondente alla detrazione, è quello di poterlo utilizzare in compensazione o di cederlo a sua volta. La compensazione riguarda le imposte sui redditi, l’Iva, l’Irap, i contributi previdenziali e gli interessi previsti in caso di pagamento rateale di imposte.
 

Ecobonus, come funziona la cessione del credito

Negli anni, l’Agenzia delle Entrate ha fornito spiegazioni di dettaglio sul funzionamento della cessione del credito. La Circolare 11/2018, emanata a maggio 2018, dà indicazioni sulla cessione del credito di imposta corrispondente all’Ecobonus.
 
Il credito di imposta corrispondente all’Ecobonus può essere ceduto da tutti i soggetti che sostengono le spese per la riqualificazione energetica degli edifici, compresi coloro che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (incapienti). Possono cedere l’Ecobonus anche i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.
 
La cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.
 
Il credito può essere ceduto a privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Si tratta di fornitori che hanno effettuato l’intervento, ma anche altri soggetti, come organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari. Questi ultimi non devono però detenere il controllo dei consorzi o delle società, né una quota maggioritaria. 

La cessione dell’Ecobonus può avvenire anche nei confronti delle Energy Service Companies (ESCO), cioè società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico accollandosi il rischio finanziario, e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. 
 
È invece vietata la cessione diretta a banche e società finanziarie, a meno che il contribuente non sia incapiente.
 

Sismabonus, come funziona la cessione del credito

La Circolare 17/E emanata dall’Agenzia delle Entrate a luglio 2018 spiega come cedere il credito corrispondente al sismabonus. Il funzionamento è identico al sistema esistente per l’ecobonus.
 
La circolare fornisce inoltre qualche chiarimento in più sulla cessione dell’Ecobonus, che si somma a quelli contenuti nella Circolare 11/E/2018. Viene stabilito che il credito di imposta può essere ceduto al subappaltatore di cui si è servito il fornitore di servizi per realizzare l’intervento.
 
Possibile anche la cessione a favore di fornitori o subappaltatori e subfornitori che non hanno eseguito i lavori per i quali è consentito il trasferimento del credito, a condizione che si tratti di interventi rientranti nello stesso contratto di appalto o fornitura.
 

Cessione del credito per lavori in condominio

In base alla circolare 84/2018, il contribuente che intende cedere la detrazione lo comunica all’amministratore, entro il 31 dicembre dell’anno in cui in cui è stata sostenuta la spesa. L’amministratore, a sua volta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’accettazione del cessionario e consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicandogli anche il protocollo telematico con cui ha effettuato la segnalazione all’Amministrazione finanziaria. In caso contrario, o nel caso in cui da eventuali controlli emergano delle irregolarità, la cessione è inefficace.
 
Il cessionario può disporre del credito dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il cedente ha sostenuto la spesa. Può utilizzarlo in compensazione o, a sua volta, cederlo in tutto o in parte, dandone comunicazione all’Agenzia attraverso apposite funzionalità telematiche. Non è obbligatoria la registrazione dell’atto con cui avviene la cessione.
 
Dopo che il credito è diventato disponibile, il cedente, sulla base di quanto definito dal contratto di cessione, ottiene dal cessionario un corrispettivo pari al credito fiscale, decurtato delle spese e delle commissioni di cessione. L’erogazione può avvenire in un’unica soluzione, ma sono possibili anche accordi diversi. Il cedente, quindi, ottiene dal cessionario un importo inferiore a quello della detrazione. Il vantaggio sta nei tempi di recupero più brevi, perché non deve attendere 10 (per l’ecobonus) o 5 anni (per il sismabonus).
 

Cessione dell’ecobonus per lavori su singole unità immobiliari

Nel caso di lavori per l’efficientamento energetico, la cessione del credito corrispondente all’ecobonus è possibile anche nel caso di lavori svolti su singole unità immobiliari.
 
Con il Provvedimento 100372/2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali, sia gli incapienti sia gli altri privati, possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi. La comunicazione viene effettuata direttamente all’Agenzia delle Entrate. 

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019, il corrispondente credito può essere utilizzato dal cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo.
 

Sconto alternativo a ecobonus e sismabonus

Con il Decreto Crescita (Legge 58/2019) si è voluto creare uno strumento più allettante per dare maggiore impulso alla domanda di interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza.
 
È stato quindi introdotto lo sconto immediato in fattura alternativo all’ecobonus o al sismabonus. Il contribuente che effettua i lavori può ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
 
Lo sconto effettuato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. In alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi potrà cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, ma non alle banche. Oltre alla cessione originaria, è consentito solo un ulteriore passaggio.
 

Cessione del credito e sconto immediato, le differenze

Al momento il contribuente che effettua un intervento può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Non appena sarà emanato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento attuativo del Decreto “Crescita”, si potrà concordare con l’impresa che effettua i lavori lo sconto immediato.
 
Rispetto alla cessione, lo sconto viene praticato subito, senza attendere che il credito ceduto sia certificato e diventi disponibile nei cassetti fiscali del cedente e del cessionario. C’è però un rischio. Nel caso in cui la detrazione venisse revocata, l’impresa perderebbe una somma pari allo sconto praticato.
 
D’altro canto, in caso di lavori di efficientamento energetico che ottengono l’ecobonus, il fornitore potrebbe usare il credito in 5 anni anziché in 10. Nulla cambierebbe per il sismabonus, che già viene rimborsato in 5 anni.
 
Ricordiamo che le imprese del settore ritengono inattuabile e dannoso lo sconto alternativo a ecobonus e sismabonus.
 

Cessione del credito corrispondente al Bonus ristrutturazioni

Il Decreto “Crescita” ha reso infine possibile la cessione del credito corrispondente al bonus ristrutturazioni, ma solo per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1 lettera h), cioè “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia”.
 
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