
Ecobonus + Sismabonus, è possibile richiederlo in caso di cambio d’uso?
NORMATIVA
Ecobonus + Sismabonus, è possibile richiederlo in caso di cambio d’uso?
L’Agenzia delle Entrate spiega cosa indicare nelle pratiche edilizie e il significato di ‘parti comuni’
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del 30/01/2020

23/07/2019 - È possibile usufruire della detrazione fiscale congiunta “Ecobonus + Sismabonus” per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica che presuppongono il cambio di destinazione d’uso di più unità immobiliari? Con la risposta 293/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di spiegazioni.
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L’agevolazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficientamento energetico eseguiti singolarmente sulle parti comuni.
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Per usufruire della detrazione è infine necessario che l’intervento non si qualifichi come “nuova costruzione”.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il cambio di destinazione d’uso è una trasformazione urbanistica che richiede il permesso di costruire. Per usufruire della detrazione, “nel provvedimento amministrativo che assente i lavori deve risultare chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato”.
L’Agenzia ha inoltre chiarito che il concetto di “parti comuni” non presuppone una pluralità di proprietari, ma richiede la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Prima di richiedere la detrazione, bisogna verificare la sussistenza di parti comuni alle unità immobiliari, distintamente accatastate.
Il limite di spesa assoggettabile alla detrazione va attribuito a ciascuna delle unità immobiliari componenti l’edificio prima dell’intervento di ristrutturazione, anche nel caso in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo. Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che la detrazione dovesse essere applicata su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro per ciascuna delle 3 unità immobiliari costituenti inizialmente l’edificio oggetto di ristrutturazione.
Ecobonus + Sismabonus, come funziona la detrazione
L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che, in base alla Legge di Bilancio 2018, sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione fino all’80% ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o fino all’85% se i lavori comportano il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL'ECOBONUS
L’agevolazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficientamento energetico eseguiti singolarmente sulle parti comuni.
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Per usufruire della detrazione è infine necessario che l’intervento non si qualifichi come “nuova costruzione”.
Ecobonus + Sismabonus, il caso
A chiedere chiarimenti al Fisco è stato un contribuente dopo aver acquistato due immobili censiti in C/2 (stalle e locali di deposito) ed un’autorimessa censita in C/6, sui quali intendeva effettuare il cambio di destinazione d’uso e un intervento combinato per la riduzione del rischio sismico e la riqualificazione energetica.L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il cambio di destinazione d’uso è una trasformazione urbanistica che richiede il permesso di costruire. Per usufruire della detrazione, “nel provvedimento amministrativo che assente i lavori deve risultare chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato”.
L’Agenzia ha inoltre chiarito che il concetto di “parti comuni” non presuppone una pluralità di proprietari, ma richiede la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Prima di richiedere la detrazione, bisogna verificare la sussistenza di parti comuni alle unità immobiliari, distintamente accatastate.
Il limite di spesa assoggettabile alla detrazione va attribuito a ciascuna delle unità immobiliari componenti l’edificio prima dell’intervento di ristrutturazione, anche nel caso in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo. Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che la detrazione dovesse essere applicata su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro per ciascuna delle 3 unità immobiliari costituenti inizialmente l’edificio oggetto di ristrutturazione.