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Interventi sugli ascensori, come calcolare l’aliquota Iva?

Interventi sugli ascensori, come calcolare l’aliquota Iva?

L’Agenzia delle Entrate spiega quali prestazioni sono assoggettate a un’imposta del 4%, del 10% o del 22%

Vedi Aggiornamento del 24/02/2020
Foto: Dmitry Kalinovsky ©123RF.com
Foto: Dmitry Kalinovsky ©123RF.com
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 24/02/2020
26/07/2019 - Nel caso di installazioni, modifiche e verifiche di ascensori, come si calcola l’aliquota Iva corretta?
 
A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica 18/2019 in cui risponde alle domande di un’associazione circa l’installazione e le modifiche sugli impianti di elevazione. Dalle risposte date dall’Agenzia si evince che l’aliquota Iva dipende dalla finalità.
 

Installazione o modifica ascensori: casi di aliquota al 4%

L’Agenzia ha chiarito che, se l’installazione dell’ascensore è effettuata nell’ambito di un appalto che prevede il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche, si applica l’Iva ridotta del 4%.  
 
Nel caso di interventi di modifica, se finalizzati al miglioramento dell’accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote (ad esempio allargamento della cabina, inserimento di porte automatiche al posto di quelle manuali, miglioramento della precisione di fermata, etc.), l’Agenzia afferma che si devono considerare opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche e, di conseguenza, l’aliquota Iva è al 4 per cento.
 

Installazione o verifiche ascensori: quando aliquota al 10%

L’Agenzia ha chiarito che se l’intervento si configura semplicemente come manutenzione straordinaria, è soggetto a Iva con l’aliquota del 10%.
 
In questo caso, per determinare la base imponibile è necessario fare riferimento alla disciplina dei beni di valore significativo. L’Agenzia, richiamando la circolare 15/2018, ha ricordato che “il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria”.
 
Anche in caso di esecuzione delle operazioni di verifica di sicurezza richieste dagli enti incaricati dell’espletamento delle verifiche periodiche e straordinarie, l’aliquota è al 10%. Infatti, l’Agenzia, richiamando la circolare 71/2000, ha ricordato che tale aliquota è applicabile anche “alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (…) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui”.
 
In sostanza, le verifiche periodiche ordinarie, ma anche quelle straordinarie tese alla rimozione delle cause che hanno determinato l’eventuale esito negativo della verifica periodica, rispondono all’esigenza di garantire la piena funzionalità e sicurezza degli impianti in questione.
 

Manutenzione ascensori: quando si applica l’Iva ordinaria

Infine, l’associazione aveva chiesto all’Agenzia se potessero godere di Iva agevolata anche i canoni contrattuali per la disponibilità dell’impresa di manutenzione, a “garantire l’intervento anche nelle ore festive o notturne, come pure quelli relativi alla concessione in comodato d’uso da parte del manutentore della sim card atta a garantire il collegamento telefonico dei dispositivi di telesoccorso”.
 
In merito a questi servizi, l’Agenzia fa notare che non sono riconducibili a prestazioni di manutenzione obbligatoria. Si tratta, infatti, di servizi eventuali e ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto di manutenzione ordinaria degli ascensori. Pertanto, non è possibile usufruire di Iva agevolata ma sarà applicata l’Iva ordinaria. 
 
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