Il meccanismo, introdotto dal Decreto “Crescita” per dare maggiore impulso ai lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica, non è ancora operativo perché necessita di un provvedimento attuativo, che dovrà essere adottato dall’Agenzia delle Entrate. La misura però ha suscitato già le critiche delle associazioni del settore sui possibili effetti distorsivi.
In generale, lo strumento della cessione del credito corrispondente all’Ecobonus o al Sismabonus non è chiaro, tanto che molto spesso l’Agenzia delle Entrate è chiamata a rispondere ai dubbi degli operatori.
Sconto alternativo all’Ecobonus, M5S: ‘correzione al DL Crescita’
"L’articolo 10 del Dl Crescita, pensato per facilitare e sostenere gli interventi di efficientamento energetico degli immobili, introduce la possibilità per chi sostiene la spesa di ottenere uno sconto del 50% sul valore d’acquisto, ovvero direttamente in fattura, in alternativa alla detrazione fiscale. Il fornitore dal canto suo può recuperare questa “perdita di prezzo” come credito d’imposta” esordisce in una nota il senatore Mario Turco.“Questo sistema, però - continua la nota - rischia di creare problemi di liquidità per le Pmi. La questione è emersa da un confronto con alcune associazioni di categoria pugliesi. Nel ribadire la bontà della misura inserita nel Dl Crescita, pensata come volano per l’economia reale, si potrebbe pensare a una soluzione in base alla quale il credito fiscale commisurato allo sconto energetico si trasforma in uno strumento fiscale trasferibile e circolante, con possibilità di poterlo cedere, convenzionalmente, al sistema bancario”.
“Sarà mio compito portare all’attenzione della commissione finanze del Senato e del Governo la problematica" promette in conclusione Turco.
Sconto alternativo all'Ecobonus, le critiche degli operatori
Le dichiarazioni del senatore Turco accolgono le critiche mosse dagli operatori del settore, che hanno chiesto proprio la possibilità di cedere alle banche il credito corrispondente alla detrazione fiscale.Ricordiamo che, nei giorni scorsi, CNA ha fatto ricorso sia alla Commissione Europea sia all'Antitrust per segnalare danni a consumatori, artigiani e Pmi. Angaisa e Confartigianato hanno sottolineato gli effetti distorsivi, ma anche l'inapplicabilità della misura fino all'emanazione del provvedimento attuativo del Fisco. Richieste di modifica alla nuova normativa sono arrivate anche da Assoclima e Assotermica, mentre Unicmi ne ha proposto il boicottaggio.
Ecobonus, dal Fisco nuovi chiarimenti sulla cessione
Continua intanto l’attività dell’Agenzia delle Entrate, chiamata a chiarire i dubbi sulla cessione del credito corrispondente alle detrazioni fiscali.Nel caso esaminato, un contribuente, titolare della detrazione, aveva chiesto se fosse possibile cederla alla sua impresa, che aveva provveduto alla realizzazione in subappalto di alcuni degli impianti tecnologici nell’ambito di interventi più ampi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 249/2019, ha escluso questa possibilità. Il Fisco ha premesso che “nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Con la cessione ipotizzata dal contribuente, però, “si realizzerebbe la trasformazione della detrazione spettante a chi ha sostenuto le spese per l’intervento di riqualificazione energetica ed antisismico - utilizzabile fino a concorrenza dell’imposta lorda - in credito di imposta utilizzabile, invece, in compensazione anche di altre imposte e somme”.
“In altri termini - conclude l’Agenzia -laddove venisse consentita la possibilità di cedere il credito a se stesso - nella qualità di titolare della ditta individuale subappaltatrice - verrebbe meno il requisito della “terzietà” richiesta dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionari, con l’effetto di permettere al beneficiario, di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito di imposta, facoltà, che non è prevista dalla normativa”.