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Sconto alternativo a ecobonus e sismabonus, CNA ricorre alla Ue e all’Antitrust

Sconto alternativo a ecobonus e sismabonus, CNA ricorre alla Ue e all’Antitrust

Le imprese: ‘la stessa AGCM afferma che la misura danneggia consumatori, artigiani e PMI’

Vedi Aggiornamento del 30/07/2019
Sede Autorità Antitrust. Foto tratta da: cna.it
di Rossella Calabrese
05/07/2019 - Oltre 60 imprese dei settori impianti, legno ed arredamento associate alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) hanno avviato un procedimento amministrativo davanti alla Commissione Europea e all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM - Antitrust) affinché venga accertata l’illegittimità dell’articolo 10 del Decreto Crescita,  per violazione del diritto comunitario e/o nazionale della concorrenza.
 
“Il provvedimento varato dal Parlamento - ha dichiarato Carmine Battipaglia, Presidente CNA Installazione Impianti - ci ha convinto ad attivarci a tutela delle piccole imprese. D’intesa con la Confederazione, ci siamo attivati per ricorrere sia all’AGCM che alla Commissione Europea per ottenere la cancellazione dell’articolo 10 che riteniamo un tentativo di favorire la concentrazione del mercato della riqualificazione energetica nelle mani di pochi operatori, con conseguente alterazione della concorrenza rappresentando un indebito aiuto di stato per le grandi imprese a danno delle piccole e medie”.
 

Sconto alternativo a ecobonus e sismabonus, CNA: ‘l’AGCM lo boccia’

“Lo sconto in fattura per i lavori relativi a ecobonus e sismabonus restringe la concorrenza con effetti negativi sui consumatori e danneggia artigiani, piccole e medie imprese”. Così CNA sintetizza il giudizio espresso dall’Autorità Antitrust sull’articolo 10 del Decreto Crescita, definendolo “molto severo”.
 
L’articolo 10, ricordiamo, prevede che i soggetti che effettuano interventi di messa in sicurezza dal rischio sismico e di efficientamento energetico possono ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Il contributo sarà recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. In alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi potrà cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Vietata invece la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
 
In una segnalazione inviata il 17 giugno ai presidenti di Camera e Senato e al presidente del Consiglio - ricorda CNA -, l’Autorità garante del mercato indicava che il sistema di incentivazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico rischia di essere fruibile, nei fatti, solo dalle grandi imprese.
 
Nella segnalazione, l’Antitrust sollecitava, in fase di conversione in legge del decreto, l’introduzione della facoltà di cessione del credito a terzi. In effetti, il testo del provvedimento approvato in via definitiva dal Parlamento prevede la possibilità di cessione del credito ma limitatamente ai propri fornitori, escludendo la facoltà di cedere il credito a banche e istituzioni finanziarie.
 
La norma è stata aspramente criticata da CNA e dal sistema delle piccole imprese che, nel corso dell’iter parlamentare, hanno proposto la possibilità di vendere il credito d’imposta sulla spesa effettuata direttamente alle banche, richiesta condivisa dall’Antitrust. La modifica introdotta dal legislatore tuttavia è parziale in quanto limita la possibilità di cessione del credito d’imposta da parte delle imprese che svolgono gli interventi di riqualificazione energetica.
 
La stessa Autorità, nella segnalazione, ha indicato la necessità per le piccole imprese di poter cedere il credito d’imposta a “terzi”, senza distinzioni, con modalità opportunamente definite dall’Agenzia delle Entrate.
 
La segnalazione dell’Autorità garante del mercato - prosegue CNA - riconosce la legittimità e la correttezza delle critiche espresse dal tessuto delle piccole imprese nei confronti di un meccanismo che favorisce unicamente le grandi, che possono praticare gli sconti corrispondenti alle detrazioni fiscali “senza confronti concorrenziali, potendo compensare i correlativi crediti d’imposta in ragione del consistente volume di debiti fiscali, godendo anche di un minor costo finanziario connesso al dimezzamento da dieci a cinque anni del periodo di compensazione del credito d’imposta”.
 
Il giudizio dell’Antitrust, in sostanza, riconosce che la posizione assunta dal mondo delle piccole e medie imprese sull’articolo 10 del Decreto Crescita non era una difesa corporativa finalizzata alla tutela di interessi. Al contrario, anche in questa circostanza, il sistema delle piccole imprese ha invocato la difesa dei principi della concorrenza e del mercato, gli unici che possano garantire la più ampia libertà di scelta ai consumatori.
 
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