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Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche e sconto in fattura, le novità

Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche e sconto in fattura, le novità

L'Agenzia delle Entrate aggiorna la guida con le novità del Decreto Crescita

Vedi Aggiornamento del 17/12/2019
Foto: Brandon Bourdages ©123RF.com
Foto: Brandon Bourdages ©123RF.com
di Alessandra Marra
25/07/2019 - L’Agenzia delle Entrate aggiorna la guida al sismabonus con le novità introdotte dal Decreto Crescita.
 

Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche

Nell’aggiornamento della guida “Sisma bonus: la detrazione per gli interventi antisismici” è stata inserita l’estensione dell’agevolazione per l’acquisto di case antisismiche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.
 
In precedenza (dal 2017), la detrazione era prevista solo per gli interventi sulle unità immobiliari situate in zone classificate a rischio sismico 1.
 

Sismabonus e sconto immediato in fattura

Inoltre, la guida ha recepito la novità, contenuta nell’articolo 10, comma 2 del decreto, secondo cui il contribuente che ha diritto alla detrazione per aver realizzato interventi di adozione di misure antisismiche ha ora la possibilità di scegliere, invece che la detrazione stessa, un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto immediato sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli stessi lavori.
 
Il fornitore sarà rimborsato mediante un credito d’imposta, che potrà utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, oppure cedere il credito ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi. Questi ultimi non potranno effettuare ulteriori cessioni.
 
Le modalità attuative di questa nuova disposizione saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
 

Sismabonus: chi ne beneficia e cosa prevede

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’agevolazione fiscale è valida per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive.
 
Inoltre, le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
 
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
 
Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:
- quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute;
- se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.

SCARICA LA GUIDA EDILPORTALE AL SISMABONUS
 

Interventi su parti condominiali

Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico. In particolare, le detrazioni spettano nelle seguenti misure:
- 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
 
La detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo. L’importo massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze delle unità immobiliari.
 
Dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85%, tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti privati” (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti). Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
 
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