
Ecobonus, il figlio incapiente può cedere il credito al genitore che gli fa un prestito?
RISPARMIO ENERGETICO
Ecobonus, il figlio incapiente può cedere il credito al genitore che gli fa un prestito?
L’Agenzia delle Entrate spiega come è regolata la cessione tra gli altri ‘soggetti privati’ diversi dai fornitori
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del 15/11/2019

29/07/2019 - Un contribuente che rientra nella no-tax area (incapiente), proprietario di un’unità abitativa oggetto di riqualificazione energetica, può cedere il credito, corrispondente alle spese sostenute per i lavori, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato?
A rispondere a questa domanda è l’Agenzia delle Entrate nella Risposta all’interpello 298/2019.
L’istante, quindi, ha chiesto all’Agenzia se può cedere al genitore il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni, considerando il genitore prestatore come un altro soggetto privato collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Pertanto, l’istante, trovandosi in condizione di incapienza nell’anno che precede al sostenimento della spesa, può cedere il credito d’imposta, corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull’unità abitativa di proprietà, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato.
In questo caso, il cessionario può utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione, presentando il modello di versamento F24 tramite i servizi online dell’Agenzia.
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A rispondere a questa domanda è l’Agenzia delle Entrate nella Risposta all’interpello 298/2019.
Cessione del credito ecobonus: il caso
A interpellare l’Agenzia un contribuente no-tax area, proprietario di un immobile nel quale deve effettuare lavori di riqualificazione energetica per i quali spettano le detrazioni previste dalla normativa. Il contribuente, in quanto incapiente, potrebbe avere un prestito da parte dei genitori, ma sia il prestito che i pagamenti ai fornitori sono movimentati tramite bonifici sul suo c/c.L’istante, quindi, ha chiesto all’Agenzia se può cedere al genitore il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni, considerando il genitore prestatore come un altro soggetto privato collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Ecobons, ok cessione del credito al genitore
L’Agenzia, dopo un’attenta ricostruzione delle norme che disciplinano la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica, ha precisato che la cessione del credito è consentita se il contribuente risulta in condizione di incapienza nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa e, dunque, impossibilitato a usufruire della detrazione.Pertanto, l’istante, trovandosi in condizione di incapienza nell’anno che precede al sostenimento della spesa, può cedere il credito d’imposta, corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull’unità abitativa di proprietà, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato.
In questo caso, il cessionario può utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione, presentando il modello di versamento F24 tramite i servizi online dell’Agenzia.
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