Bonus ristrutturazioni: cessione del credito ai fornitori
La guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” aggiunge la disposizione secondo cui, dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto), i contribuenti che beneficiano della detrazione spettante per gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore del fornitore dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione.A sua volta, il fornitore ha facoltà di cedere il credito d’imposta ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Non è prevista, in ogni caso, la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
Bonus ristrutturazioni: cos’è e quali adempimenti prevede
Ricordiamo che grazie al Bonus ristrutturazione è possibile usufruire della detrazione Irpef 50% e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare per le spese di recupero del patrimonio edilizio fino al 31 dicembre 2019. Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.Sono detraibili le spese sostenute per lavori di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Oltre alle spese per i lavori, sono incentivate anche quelle per la progettazione, l’acquisto dei materiali, la gestione delle pratiche, le perizie e gli oneri di urbanizzazione.
I pagamenti devono avvenire con bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.
L’Agenzia delle Entrate, però, ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica la perdita del diritto alle detrazioni.
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