Agevolazioni prima casa, valgono anche se si possiede un garage
NORMATIVA
Agevolazioni prima casa, valgono anche se si possiede un garage
Agenzia delle Entrate: sì al beneficio perché il box auto non è un immobile abitativo ma pertinenziale
13/08/2019 - È possibile fruire dei benefici “prima casa” anche se si mantiene la proprietà del solo garage.
A precisarlo l’Agenzia delle Entrate nell’Interpello 241/2019 in cui risponde a due coniugi che volevano vendere l’abitazione acquistata con le medesime agevolazioni e comprare una nuova casa, per la quota del 50 per cento ciascuno, entro 12 mesi dalla cessione dell’immobile, mantenendo la proprietà del solo garage da destinare a pertinenza.
Mentre, sottolineano le Entrate, non è un requisito ostativo il possesso di un bene pertinenziale come un garage, avente natura, destinazione d’uso e categoria catastale diversi dall’abitazione.
A nulla rileva ai fini della concessione del beneficio il possesso del garage acquistato con la casa precedente, in quanto le disposizioni ostative fanno riferimento agli immobili abitativi e non alle unità censite in altre categorie catastali. Infatti, diverse sono la natura e la destinazione d’uso dei due immobili (di pertinenza e abitativo).
Chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro.
Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
A precisarlo l’Agenzia delle Entrate nell’Interpello 241/2019 in cui risponde a due coniugi che volevano vendere l’abitazione acquistata con le medesime agevolazioni e comprare una nuova casa, per la quota del 50 per cento ciascuno, entro 12 mesi dalla cessione dell’immobile, mantenendo la proprietà del solo garage da destinare a pertinenza.
Agevolazioni prima casa: via libera al garage
L’Agenzia ricorda che la fruizione delle agevolazioni è sottoposta a condizioni per la titolarità del diritto; in particolare costituisce causa di esclusione dalle agevolazioni “prima casa” la titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra abitazione nel comune in cui è situato l’immobile da acquistare, o la titolarità anche per quote su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile agevolato.Mentre, sottolineano le Entrate, non è un requisito ostativo il possesso di un bene pertinenziale come un garage, avente natura, destinazione d’uso e categoria catastale diversi dall’abitazione.
Agevolazioni prima casa e garage: il caso in esame
Nel caso in esame, infatti, i coniugi hanno provveduto alla vendita della precedente abitazione, acquistata con il regime agevolativo, con la conseguenza che non essendo più titolari dell’abitazione agevolata possono chiedere nuovamente l’applicazione del Registro nella misura del 2 % e del credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta sul precedente acquisto agevolato.A nulla rileva ai fini della concessione del beneficio il possesso del garage acquistato con la casa precedente, in quanto le disposizioni ostative fanno riferimento agli immobili abitativi e non alle unità censite in altre categorie catastali. Infatti, diverse sono la natura e la destinazione d’uso dei due immobili (di pertinenza e abitativo).
Agevolazione acquisto prima casa: cos'è
Ricordiamo che l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni.Chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro.
Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.