
Subappalto, Corte Ue categorica: ‘i limiti sono contrari alle norme europee’
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LAVORI PUBBLICI
Subappalto, Corte Ue categorica: ‘i limiti sono contrari alle norme europee’
Bocciato il tetto del 30% del Codice Appalti, nel frattempo elevato al 40% dallo Sblocca Cantieri. Ance: ‘la sentenza conferma le nostre tesi’
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del 23/07/2024
![Foto: Corte di Giustizia Europea, Lussemburgo - Cédric Puisney from Brussels, Belgium [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]](https://img.edilportale.com/News/j_72514_01.jpg)
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30/09/2019 - I limiti al subappalto, presenti nel Codice Appalti italiano, sono contrari alla normativa europea. Si chiude con la sentenza C-63/18, emessa nei giorni scorsi dalla Corte di Giustizia Europea, il botta e risposta tra Governo italiano e Commissione Ue.
L’impresa aveva quindi presentato ricorso, sostenendo che il limite del 30% al subappalto fosse contrario alle direttive europee in materia di contratti pubblici. I giudici amministrativi, nel dubbio, hanno interpellato la Corte di Giustizia europea.
Il limite, aggiunge la sentenza, è fissato in maniera astratta in una determinata percentuale del contratto, a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi da affidare.
L’Unione Europea, ribadiscono gli eurogiudici, ha interesse a massimizzare l’apertura di un bando di gara alla concorrenza e il ricorso al subappalto, che può favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce al perseguimento di tale obiettivo. Al contrario, un limite astratto, che non consente verifiche, è incompatibile con lo spirito della Direttiva 2014/24/UE.
D’altro canto, il Governo italiano ha sempre sostenuto che i limiti al subappalto garantiscono il rispetto del principio di trasparenza e prevengono il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa nelle commesse pubbliche.
La Corte Ue riconosce che gli Stati membri possono prevedere, nel proprio diritto interno, disposizioni più rigorose in virtù di un certo potere discrezionale nell’adozione di misure destinate a garantire il rispetto dell’obbligo di trasparenza. Tuttavia, concludono i giudici comunitari, anche se una restrizione al subappalto fosse utile a contrastare i fenomeni criminali, quella dell’ordinamento italiano sarebbe eccessiva. Non si lascia infatti spazio alle valutazioni della Stazione Appaltante.
Per questi motivi, la Corte di Giustizia europea ha considerato il tetto al subappalto incompatibile con la Direttiva 2014/24.
L’unica apertura, seppur minima, è arrivata con il Decreto “Sblocca Cantieri” (L. 55/2019) che ha elevato dal 30% al 40% il tetto massimo consentito per il subappalto. L’allentamento dei limiti non cambia le cose. Ciò che L’Ue contesta è il limite alla concorrenza che la norma crea.
Il presidente dell’Ance, Gabriele Buia ha affermato che “non è più rinviabile un intervento complessivo del legislatore per allineare la normativa italiana a quella europea a tutela di tutte le tipologie d’impresa, nessuna esclusa”.
Limiti al subappalto, il caso
Tutto è iniziato con una procedura ristretta, indetta da Autostrade per l’Italia, per l’affidamento, mediante gara, dei lavori di ampliamento della quinta corsia dell’autostrada italiana A8. Un’impresa partecipante era stata esclusa per avere superato il limite del 30% previsto, in materia di subappalto.L’impresa aveva quindi presentato ricorso, sostenendo che il limite del 30% al subappalto fosse contrario alle direttive europee in materia di contratti pubblici. I giudici amministrativi, nel dubbio, hanno interpellato la Corte di Giustizia europea.
Subappalto, Corte Ue: limite illegittimo
Come si legge nelle argomentazioni della sentenza, la previsione di un limite generale del 30% per il subappalto, con riferimento all’importo complessivo del contratto, può rendere più difficoltoso l’accesso delle imprese, in particolar modo di quelle di piccole e medie dimensioni, ostacolando l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.Il limite, aggiunge la sentenza, è fissato in maniera astratta in una determinata percentuale del contratto, a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi da affidare.
L’Unione Europea, ribadiscono gli eurogiudici, ha interesse a massimizzare l’apertura di un bando di gara alla concorrenza e il ricorso al subappalto, che può favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce al perseguimento di tale obiettivo. Al contrario, un limite astratto, che non consente verifiche, è incompatibile con lo spirito della Direttiva 2014/24/UE.
D’altro canto, il Governo italiano ha sempre sostenuto che i limiti al subappalto garantiscono il rispetto del principio di trasparenza e prevengono il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa nelle commesse pubbliche.
La Corte Ue riconosce che gli Stati membri possono prevedere, nel proprio diritto interno, disposizioni più rigorose in virtù di un certo potere discrezionale nell’adozione di misure destinate a garantire il rispetto dell’obbligo di trasparenza. Tuttavia, concludono i giudici comunitari, anche se una restrizione al subappalto fosse utile a contrastare i fenomeni criminali, quella dell’ordinamento italiano sarebbe eccessiva. Non si lascia infatti spazio alle valutazioni della Stazione Appaltante.
Per questi motivi, la Corte di Giustizia europea ha considerato il tetto al subappalto incompatibile con la Direttiva 2014/24.
Limiti al subappalto, cosa prevede il Codice Appalti
La querelle sui limiti al subappalto va avanti da molto tempo. Nonostante gli avvertimenti dell’Unione Europea e una lettera di costituzione in mora, il Governo italiano non ha mai cambiato idea.L’unica apertura, seppur minima, è arrivata con il Decreto “Sblocca Cantieri” (L. 55/2019) che ha elevato dal 30% al 40% il tetto massimo consentito per il subappalto. L’allentamento dei limiti non cambia le cose. Ciò che L’Ue contesta è il limite alla concorrenza che la norma crea.
Ance: sentenza UE conferma nostre tesi
L'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha espresso soddisfazione per la sentenza. “Una decisione - si legge in una nota - che conferma la tesi sostenuta dall’Ance sin dall’entrata in vigore del Codice appalti del 2016 con un esposto presentato alla Commissione europea, che vede in questa norma una grave violazione della libertà di organizzazione d’impresa incompatibile con le direttive Ue sugli appalti”.Il presidente dell’Ance, Gabriele Buia ha affermato che “non è più rinviabile un intervento complessivo del legislatore per allineare la normativa italiana a quella europea a tutela di tutte le tipologie d’impresa, nessuna esclusa”.
Norme correlate
Sentenza 26/09/2019 n.C-63/18
Corte di Giustizia Europea - Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 56 TFUE – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 71 – Subappalto – Normativa nazionale che limita la possibilità di subappaltare nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto
Legge dello Stato 14/06/2019 n.55
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri)
Direttiva CEE 26/02/2014 n.2014/24/UE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
Approfondimenti
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