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La burocrazia rallenta l’attività, ecco quando si può ottenere un risarcimento
NORMATIVA
La burocrazia rallenta l’attività, ecco quando si può ottenere un risarcimento
Tar Calabria: chi si ritiene danneggiato dai tempi lunghi della PA deve dimostrare di non aver commesso imprudenze nell’attesa delle autorizzazioni
20/09/2019 - Chi ritiene di essere stato danneggiato dai tempi lunghi della burocrazia può ottenere un risarcimento dalla Pubblica Amministrazione, a condizione di non aver tenuto una condotta imprudente nell’attesa dell’autorizzazione.
Questo, in sintesi, è il principio espresso dal Tar della Calabria con la sentenza 1539/2019.
In questo lasso di tempo, il soggetto aveva stipulato un contratto di appalto per la posa in opera della pala eolica, corrispondendo più di 20mila euro a titolo di caparra, e un altro contratto per la fornitura del materiale necessario. Dato che la Via tardava ad arrivare, il proponente aveva dovuto risolvere i contratti e stipularne di nuovi.
Per questi motivi aveva chiesto un risarcimento alla Regione, pari alla somma della caparra versata, della differenza di prezzo tra i contratti e del “lucro cessante”, cioè dell’importo che avrebbe guadagnato se avesse potuto vendere l’energia prodotta dall’impianto nei tempi stabiliti.
La Regione sosteneva che il ritardo non fosse dovuto all’inerzia, ma agli oggettivi tempi tecnici della procedura, alla riorganizzazione degli uffici della pubblica Amministrazione e alla situazione di contingente sovraccarico di lavoro per l’alto numero di progetti in giacenza.
Ma non solo, perché, sempre lo stesso articolo prevede che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Secondo il Tar, nel caso esaminato, il soggetto che aveva proposto la realizzazione dell’impianto aveva violato le regole che impongono cautela e attenzione nell’assunzione di impegni patrimoniali. Il proponente, si legge nella sentenza, era stato imprudente perché aveva sottoscritto un contratto e versato la caparra prima di aver ottenuto tutti i permessi necessari.
Il proponente, concludono i giudici, avrebbe potuto stipulare il contratto in modo diverso, prevedendo una condizione risolutiva in caso di ritardo o di diniego da parte della PA.
Sulla base di questi motivi, il ricorso del privato è stato respinto.
Questo, in sintesi, è il principio espresso dal Tar della Calabria con la sentenza 1539/2019.
Burocrazia lenta e risarcimento, il caso
Un cittadino aveva presentato un progetto per l’installazione di un impianto eolico per il quale la Regione avrebbe dovuto rilasciare la Valutazione di impatto ambientale (Via). La domanda per ottenerla era stata inoltrata nel 2013 e la Regione, dopo una diffida, aveva dato parere positivo nel 2015.In questo lasso di tempo, il soggetto aveva stipulato un contratto di appalto per la posa in opera della pala eolica, corrispondendo più di 20mila euro a titolo di caparra, e un altro contratto per la fornitura del materiale necessario. Dato che la Via tardava ad arrivare, il proponente aveva dovuto risolvere i contratti e stipularne di nuovi.
Per questi motivi aveva chiesto un risarcimento alla Regione, pari alla somma della caparra versata, della differenza di prezzo tra i contratti e del “lucro cessante”, cioè dell’importo che avrebbe guadagnato se avesse potuto vendere l’energia prodotta dall’impianto nei tempi stabiliti.
La Regione sosteneva che il ritardo non fosse dovuto all’inerzia, ma agli oggettivi tempi tecnici della procedura, alla riorganizzazione degli uffici della pubblica Amministrazione e alla situazione di contingente sovraccarico di lavoro per l’alto numero di progetti in giacenza.
Ritardi della PA, risarcimento solo con condotta responsabile
I giudici hanno ricordato che, in base all’articolo 1227 del Codice Civile, “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.Ma non solo, perché, sempre lo stesso articolo prevede che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Secondo il Tar, nel caso esaminato, il soggetto che aveva proposto la realizzazione dell’impianto aveva violato le regole che impongono cautela e attenzione nell’assunzione di impegni patrimoniali. Il proponente, si legge nella sentenza, era stato imprudente perché aveva sottoscritto un contratto e versato la caparra prima di aver ottenuto tutti i permessi necessari.
Il proponente, concludono i giudici, avrebbe potuto stipulare il contratto in modo diverso, prevedendo una condizione risolutiva in caso di ritardo o di diniego da parte della PA.
Sulla base di questi motivi, il ricorso del privato è stato respinto.