Abusi edilizi, prescrizione e confisca
Nel caso preso in esame dai giudici, un soggetto era stato processato per aver trasformato in modo permanente l’assetto del territorio attraverso la suddivisione del suolo con recinzioni e la realizzazione di un campo per roulottes.Durante lo svolgimento del processo, le opere abusive erano state rimosse e il reato era caduto in prescrizione. Il Tribunale territoriale aveva quindi prosciolto l’imputato e revocato l’ordine di confisca dei terreni su cui erano state realizzate le opere senza permesso.
Abusi edilizi, la prescrizione non salva dalla confisca
La Cassazione ha ribaltato la decisione considerando scorrette le conclusioni della Corte territoriale.Secondo i giudici, il fatto che il reato di lottizzazione abusiva non sia stato punito e sia caduto in prescrizione non impedisce l’applicazione della sanzione di confisca, così come stabilito dall’articolo 44, comma 2, del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
In caso di lottizzazione abusiva, si legge nella sentenza, la confisca è una sanzione amministrativa accessoria e non una misura di sicurezza. Può quindi essere applicata anche se il reato è cessato e non vi è più traccia delle opere. La confisca è diversa dal sequestro, che invece ha uno scopo preventivo ed è utile ad evitare che le attività vietate continuino.
D’altra parte, precisa la Cassazione, la confisca deve essere conforme al principio di protezione della proprietà privata. Per questo motivo non deve essere applicata in modo indiscriminato, ma commisurata, con un criterio di proporzionalità, alle parti di terreno effettivamente interessate dalla lottizzazione abusiva.
Sulla base di questi motivi, la Cassazione ha confermato la confisca delle aree su cui erano state realizzate le opere senza titolo abilitativo.