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Ok al regime forfetario anche con doppio lavoro per la stessa azienda

Ok al regime forfetario anche con doppio lavoro per la stessa azienda

Agenzia delle Entrate: ‘a patto che il duplice rapporto esistesse già prima delle nuove regole’

Vedi Aggiornamento del 20/04/2020
Foto: Mariusz Blach © 123rf.com
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di Rossella Calabrese
19/09/2019 - Un contribuente che esercita l’attività sia come libero professionista che come lavoratore dipendente nei confronti dello stesso datore di lavoro può fruire del regime forfetario, semprechè il duplice rapporto lavorativo fosse già in essere prima dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale agevolato.
 
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 382 del 16 settembre 2019 a un’istanza di interpello.
 

Regime forfetario, il dubbio

Il caso sottoposto al Fisco è quello di una contribuente che esercita l’attività professionale di dentista per un’azienda sanitaria, dal 2017, con due diverse tipologie di rapporto di lavoro: un contratto da dipendente a tempo determinato, e contratti d’opera triennali, come lavoratrice autonoma, sottoscritti nel 2016 e con scadenza nel 2019, per lo svolgimento del servizio odontoiatrico festivo e prefestivo.
 
Poiché, a seguito di un provvedimento della magistratura, l’azienda sanitaria dovrà assumere esclusivamente con contratti di lavoro dipendente, trasformando alla scadenza i contratti d’opera ancora in essere, la contribuente ha chiesto all’Agenzia se il passaggio da un rapporto di collaborazione a un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato le precluda l’applicazione del regime forfetario, anche nel caso in cui la doppia tipologia di rapporto di lavoro era preesistente all’entrata in vigore della causa ostativa, riformulata dalla Legge di Bilancio 2019.
 

Ok al regime forfetario se si rispettano alcune condizioni

L’Agenzia ricorda che la Legge di Bilancio 2019, modificando la Legge di Bilancio 2015 (in particolare la lettera d-bis), ha stabilito che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
 
La regola è stata ribadita con la Circolare 9/E del 10 aprile 2019 nella quale il Fisco chiarisce che, nel caso in cui, prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis), il contribuente conseguiva redditi da lavoro autonomo e dipendente nei confronti dello stesso datore di lavoro, la causa ostativa non trova applicazione se i due rapporti persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.
 
Nel caso oggetto dell’interpello - conclude l’Agenzia - la contribuente può applicare il regime forfetario nel periodo d’imposta 2019, dal momento che il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) preesisteva all’entrata in vigore della lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2015.
 

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