Con la sentenza 37475/2019, la Cassazione ha affermato che effettuare un intervento sulla base di un titolo abilitativo illegittimo equivale a effettuarlo in mancanza di qualunque autorizzazione.
Permesso di costruire illegittimo, il caso
Il caso esaminato riguarda l’intervento di ampliamento di un immobile situato in un parco nazionale, da realizzare sulla base di un permesso di costruire rilasciato a marzo 2018. A inizio 2019, il Comune, essendosi reso conto che il permesso era in contrasto con il Piano territoriale paesistico, aveva fermato i lavori e annullato il titolo abilitativo in autotutela. Il giudice delle indagini preliminari aveva quindi emesso una ordinanza di sequestro preventivo.Secondo il responsabile dell’intervento, i lavori erano possibili dal momento che sull’area non era stato posto nessun vincolo di inedificabilità. Nella zona, a suo avviso, non era operativo neanche il limite del 20% per gli ampliamenti, valido solo per gli adeguamenti igienico sanitari e tecnologici. Il permesso di costruire, sosteneva, era stato inoltre rilasciato con il parere favorevole della Soprintendenza e dell’Ente Parco. Per questo aveva presentato ricorso contro l'istanza di sequestro.
Permesso di costruire illegittimo, i lavori sono abusivi
La Cassazione ha rilevato che, in base al Piano territoriale paesistico, erano consentite solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza incremento delle volumetrie. Sul litorale erano inoltre previste ulteriori limitazioni, con la possibilità di realizzare solo interventi per eliminare elementi di degrado.I giudici hanno illustrato che il permesso di costruire deve essere rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. In caso contrario, è come se non ci fosse e i lavori siano stati effettuati in modo abusivo.
“La contravvenzione di esecuzione lavori sine titulo - si legge nella sentenza - sussiste anche se il permesso di costruire è stato formato ma è illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistica di fonte normativa o risultante dalla pianificazione”.
D’altro canto, la Cassazione ha spiegato che la giurisprudenza ha ampiamente dibattuto sulla diversità tra un intervento realizzato fin dall’inizio senza alcun permesso e dei lavori effettuati sulla base di un permesso di costruire poi rivelatosi illegittimo perché rilasciato erroneamente. Dall’esame del caso concreto, però, i giudici non hanno ravvisato elementi di buona fede a favore del responsabile dell'ampliamento.
La Cassazione per questi motivi ha respinto il suo ricorso.