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FER1, online i bandi per l’iscrizione ad aste e registri

FER1, online i bandi per l’iscrizione ad aste e registri

Via alla prima delle sette procedure. Richieste fino alle ore 12.00 del 30 ottobre 2019

Vedi Aggiornamento del 02/12/2021
Foto: Federico Rostagno©123RF.com
Foto: Federico Rostagno©123RF.com
di Paola Mammarella
30/09/2019 - Entrano nel vivo gli incentivi alle energie rinnovabili previsti dal decreto FER1. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) ha pubblicato il primo dei sette bandi per l’iscrizione a registri e aste, come previsto dal DM 4 luglio 2019.
 

FER1, via al primo bando

I bandi, relativi alle diverse tipologie di impianti incentivati, possono essere scaricati alla pagina dedicata, messa a disposizione dal GSE.
 
Il periodo di apertura per le iscrizioni, iniziato alle 12.00 di oggi, 30 settembre 2019, si chiuderà alle 12.00 del 30 ottobre 2019.
 
Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica mediante l'applicazione informatica Portale FER-E, accessibile tutti i giorni 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di apertura e chiusura. 
 
Il GSE ha inoltre messo a disposizione una guida all’utilizzo del portale nella sezione Rinnovabili elettriche > Accesso agli incentivi > Documenti.
 
Entro 90 giorni dalla chiusura del bando, il GSE stilerà la graduatoria. Per maggiori dettagli sulla partecipazione ai Registri o alle Aste e sulle procedure per il riconoscimento degli incentivi per gli impianti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie, il Gse consiglia la consultazione del regolamento operativo messo a punto lo scorso agosto.
 

Gli incentivi del decreto FER 1

Ricordiamo che, in base al DM 4 luglio 2019, possono partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri gli impianti:
- di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
- oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
- oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.
 
Gli impianti devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione.
 
La partecipazione è aperta anche agli impianti aggregati, costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW. 
 
Gli impianti di potenza uguale o maggiore a 1 MW per accedere agli incentivi dovranno partecipare a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza.
 
Sono esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.
 
Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta.
 
Per gli impianti di potenza fino a 100 kW installati sugli edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 euro al MWh. L’incentivo è cumulabile con quello per la sostituzione delle coperture contenenti amianto con moduli fotovoltaici. Il premio viene riconosciuto a posteriori, dopo aver accertato che l’energia autoconsumata è superiore al 40% della produzione netta.
 
Il Decreto fissa delle priorità nell’accesso agli incentivi:
- impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;
- impianti fotovoltaici installati su scuole, ospedali e altri edifici pubblici in sostituzione delle coperture e sui fabbricati rurali previa completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
- impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016 e impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
- tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).
 
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