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Antincendio, i VV.F. spiegano le novità

Antincendio, i VV.F. spiegano le novità

La circolare illustra cosa cambia per la progettazione di nuove attività e per la modifica di attività già esistenti

Vedi Aggiornamento del 06/09/2021
Foto: Andriy Popov ©123RF.com
Foto: Andriy Popov ©123RF.com
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 06/09/2021
28/10/2019 - Quali sono le principali novità introdotte al Codice di prevenzione incendi dal Decreto 12 aprile 2019 entrato in vigore lo scorso 20 ottobre?
 
A sintetizzarle il Dipartimento dei Vigili del Fuoco (VVF) nella Circolare 15406/2019 che contiene anche una tabella illustrativa sulle ultime modifiche.  
 

Antincendio: le principali novità in vigore   

La circolare spiega che l’articolo 2 ha ampliato l’elenco delle attività, senza regole tecniche verticali, ricomprese nell'allegato I del DPR 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del Codice di prevenzione incendi.
 
I VVF hanno chiarito che per tali attività di nuova realizzazione le norme tecniche allegate al Codice diventano l’unico strumento di progettazione ammesso.
 
Per la progettazione di attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti, i VVF spiegano che è ammessa la possibilità di mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l’applicazione del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell’attività non oggetto di intervento.
 
La previsione mira ad evitare potenziali elementi di criticità nella fase di transizione dalle normative tradizionali al Codice; in tale contesto, quindi, quando le modifiche o ampliamenti su attività esistenti progettate con le nuove disposizioni tecniche dovessero comportare interventi di conformazione, sia in termini strutturali che impiantistici, anche negli ambiti della stessa attività non oggetto di intervento, è consentito al responsabile dell’attività di poter continuare ad applicare le normative di tipo tradizionale.
 

Prevenzione incendi per le attività con regole tecniche verticali  

L’articolo ha introdotto nel DM 3 agosto 2015 l’articolo 2-bis che definisce le modalità applicative alternative. Ad esempio, si dà la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per le attività già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi, cioè che possiedono una regola tecnica verticale.
 
Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio binario.
 
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