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Decreto Fiscale in vigore, spunta il premio per chi accetta pagamenti elettronici

Decreto Fiscale in vigore, spunta il premio per chi accetta pagamenti elettronici

Da luglio 2020, oltre alle multe per chi rifiuta pagamenti con Pos, è previsto un credito d'imposta del 30%

Vedi Aggiornamento del 11/02/2020
Foto: gajus ©123RF.com
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di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 11/02/2020
29/10/2019 - Per incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici non sono previste solo sanzioni; dal luglio 2020, infatti, oltre alla multa di 30 euro per ogni transazione elettronica rifiutata, è previsto un credito d’imposta del 30% per professionisti e imprese che accettano il Pos.  

A prevederlo il Decreto Fiscale (DL 124/2019) collegato alla Legge di Bilancio per il 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 27 ottobre.
 
Il ddl 2220, di conversione del DL 124/2019, è stato assegnato alla commissione Finanze della Camera. Il Parlamento avrà 60 giorni per convertirlo in legge ed apportare eventuali modifiche. 


Decreto fiscale e Pos: sanzioni e credito d’imposta

È istituita, dal 1° luglio 2020, una specifica sanzione per commercianti e professionisti che non accettano pagamenti, di qualsiasi importo, con carta di debito o di credito.
 
L’importo della sanzione è di 30 euro, più il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo a questo tipo di violazioni è il prefetto del territorio in cui le stesse sono state commesse.
 
Il Governo aveva fatto slittare a luglio la data di inizio delle multe (inizialmente prevista per il 1° gennaio 2020) per avere il tempo di ridurre le commissioni sulle transazioni elettroniche. Tuttavia, il decreto fiscale pubblicato in Gazzetta sembra trovare una nuova strada per rendere convenienti i pagamenti elettronici: l’introduzione di un credito d’imposta.
 
Infatti, il provvedimento prevede che, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetti un credito d’imposta, in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.

La condizione per accedere al bonus è che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400mila euro. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
 

Decreto fiscale: ritenute per appalti e subappalti

Per combattere il fenomeno dell’omesso versamento di ritenute da parte di imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici, viene definita una procedura che prevede il coinvolgimento del committente, chiamato a versare le ritenute operate dall’appaltatore ai dipendenti, dopo che quest’ultimo gli ha fornito la provvista o gli ha chiesto di attingere dai corrispettivi dovuti per le prestazioni ricevute.
 
Per contrastare l’omesso versamento dell’Iva e l’utilizzo di falsi crediti, il reverse charge viene esteso alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.
 

Lotta al contante

Viene ridotta di 1.000 euro la soglia che limita le transazioni in denaro contante, passando, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a 2.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2022 il limite si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro.
 
Sarà prevista un’esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless, ovvero per coloro che effettuano pagamenti elettronici.
 

Incentivi Conto Energia

Per superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale “Tremonti ambiente”, viene definita una procedura per consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti; a tal fine, va versata una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l’aliquota d’imposta vigente all’epoca.
 
Bisognerà presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento della stessa Agenzia, e pagare gli importi dovuti entro il 30 giugno 2020. Il perfezionamento della definizione estingue eventuali giudizi pendenti sul recupero delle agevolazioni non spettanti.
 
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