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Fattura elettronica, qual è la data corretta da indicare?

Fattura elettronica, qual è la data corretta da indicare?

Il Fisco chiarisce cosa si intende per ‘effettuazione della prestazione’ a seconda dei diversi tipi di attività

Vedi Aggiornamento del 03/05/2022
Foto: Andriy Popov©123RF.com
Foto: Andriy Popov©123RF.com
di Paola Mammarella
08/10/2019 - La fatturazione elettronica ha fatto il suo debutto già da qualche mese, ma i contribuenti continuano ad avere dubbi sul suo corretto utilizzo. L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 389/2019 ha fornito dei chiarimenti sulla data da indicare nel file.
 

Fattura elettronica e data, il dubbio

A porre il quesito all’Agenzia delle Entrate è stato un contribuente, disorientato dalla normativa che prevede, per tutte le fatture “l’indicazione della data in cui è effettuata la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.
 
L’istante aveva fornito le sue prestazioni, a favore del committente, in tre giorni diversi del mese di settembre e le aveva documentate con l’emissione di tre documenti di trasporto (DDT) di reso lavorato. A fine mese intendeva emettere un’unica fattura e si chiedeva se fosse corretto indicare la data del 30 settembre, data di effettuazione dell’operazione ai fini Iva.
 

Fattura elettronica e data, la risposta delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, nella compilazione della fattura elettronica è possibile indicare una sola data, che può coincidere con quella dell’ultima operazione. Non si tratta di un obbligo, scrive il Fisco, fermo restando che la data indicata deve essere relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo.
 
A fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT, spiega, la data da indicare può essere quella di un giorno qualsiasi tra il 28 settembre (ultima prestazione) e il 15 ottobre (termine per l’emissione della fattura). In alternativa, si può indicare la data di una delle prestazioni, preferibilmente dell’ultima.
 
Il Fisco ha poi spiegato che il contribuente ha la possibilità di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Il relativo momento coincide:
- con il pagamento del corrispettivo;
- con il momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese;
- con il momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.
 
Nel caso esaminato, trattandosi di più prestazioni rese nel mese e non di una prestazione periodica o continuativa, il Fisco ha stabilito che il momento impositivo, cioè quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile, coincide con l’emissione della fattura. In questo caso, quindi, la data da indicare è quella di emissione della fattura.
 
L’Agenzia delle Entrate ha quindi considerato corretta l’ipotesi del contribuente di emettere e datare la fattura elettronica con la data 30 settembre.
 
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