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Migliorie o varianti? Ecco come riconoscerle

Migliorie o varianti? Ecco come riconoscerle

Le prime sono consentite, le seconde no. Il Consiglio di Stato spiega entro quali limiti si possono modificare le offerte

Vedi Aggiornamento del 10/11/2020
Foto: Roman Motizov © 123RF.com
Foto: Roman Motizov © 123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 10/11/2020
28/10/2019 - Distinguere tra miglioria e variante può essere determinante per lo svolgimento di una gara d’appalto. Sono utili in questo caso le spiegazioni fornite dal Consiglio di Stato con la sentenza 6793/2019.
 

Migliorie o varianti, la differenza

I giudici hanno ricordato che, nelle gare d’appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative possono liberamente riguardare tutti gli aspetti tecnici che il progetto a base di gara della Stazione Appaltante ha lasciato aperti. Non possono invece essere modificate le caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione.
 
Le varianti costituiscono invece modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale. Possono essere ammesse solo se preventivamente autorizzate nel bando di gara, che deve comunque definire i limiti, e dietro manifestazione espressa della Stazione appaltante.
 
Le proposte migliorative, ha spiegato il CdS, sono quindi soluzioni tecniche che non incidono sulla struttura, sulla funzione o sulla tipologia del progetto, ma riguardano singole lavorazioni o aspetti tecnici.
 
Nella valutazione delle proposte migliorative, hanno concluso i giudici, la Stazione Appaltante ha un buon margine di discrezionalità e può scegliere le soluzioni che più si addicono alle esigenze del caso.
 

Migliorie o varianti, il caso

Il CdS si è pronunciato nell’ambito di una gara per la realizzazione di una scuola, da affidare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 
Uno dei partecipanti aveva proposto l’inserimento di una tettoia frangisole a copertura di un lucernario. La sua offerta era stata esclusa perché le modifiche erano state considerate una variante inammissibile. La decisione della Stazione Appaltante, confermata dal Tribunale Amministrativo, è stata ribaltata dal Consiglio di Stato.
 
Il CdS ha stabilito che la tettoia non ha alcun impatto sull’affidabilità sismica e non necessita del parere dell’Ufficio regionale deposito sismico. Non è rilevante che, per la sua realizzazione, sia necessario il permesso di costruire perché ciò che si deve valutare sono le conseguenze che il manufatto potrebbe produrre sulle strutture.
 
Sulla base di questi motivi, la tettoia non può essere qualificata come variante essenziale e la Stazione Appaltante non avrebbe dovuto escludere l’offerta che la prevedeva.

 
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