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Progettazione, la PA può affidare un incarico solo se ha i soldi per realizzare l’opera
PROFESSIONE
Progettazione, la PA può affidare un incarico solo se ha i soldi per realizzare l’opera
La Corte dei conti spiega: in caso contrario si verificherebbe uno spreco di denaro pubblico
11/10/2019 - Per progettare un’opera pubblica e affidare l’incarico ad un professionista, l’ente deve avere le risorse necessarie alla sua realizzazione. Con la delibera 352/2019, la sezione della Lombardia della Corte dei conti ha ribadito alcuni princìpi dettati dal Testo Unico degli Enti locali e dal Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).
Il Comune avrebbe voluto iniziare con l’affidare l’incarico di progettazione dal momento che, disporre di un progetto definitivo ed esecutivo avrebbe potuto fagli ottenere punteggi più elevati nella procedura di accesso ai finanziamenti a fondo perduto. Una volta ottenuto il finanziamento, avrebbe poi realizzato l’opera.
In base all’articolo 191 del Tuel, “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria”. Questo significa, in sostanza, che il Comune deve essere certo di avere a disposizione le risorse necessarie ad esempio perché già le ha in cassa oppure perché può contare su entrate “esigibili”.
In caso contrario, la spesa sostenuta dall’Ente per il conferimento dell’incarico di progettazione, non seguito dalla realizzazione dell’opera, si tradurrebbe in uno spreco di denaro pubblico.
Secondo il Tuel gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
Il Tuel stabilisce poi che non è consentito derogare alle procedure di spesa, che non possono quindi essere differite al momento dell’erogazione del finanziamento.
Secondo l’articolo 24, comma 8-bis, del Codice, infine, le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.
Spese per la progettazione, i dubbi del Comune
Un Comune ha sollevato il dubbio sulla possibilità di affidare ad un professionista esterno un incarico di progettazione “nella speranza di reperire in un momento successivo le necessarie risorse per il finanziamento dell’intera opera”.Il Comune avrebbe voluto iniziare con l’affidare l’incarico di progettazione dal momento che, disporre di un progetto definitivo ed esecutivo avrebbe potuto fagli ottenere punteggi più elevati nella procedura di accesso ai finanziamenti a fondo perduto. Una volta ottenuto il finanziamento, avrebbe poi realizzato l’opera.
Si progettano solo le opere che si possono realizzare
La Corte dei conti ha bocciato la richiesta del Comune alla luce di quanto previsto dal Testo unico degli Enti locali e dal Codice Appalti.In base all’articolo 191 del Tuel, “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria”. Questo significa, in sostanza, che il Comune deve essere certo di avere a disposizione le risorse necessarie ad esempio perché già le ha in cassa oppure perché può contare su entrate “esigibili”.
In caso contrario, la spesa sostenuta dall’Ente per il conferimento dell’incarico di progettazione, non seguito dalla realizzazione dell’opera, si tradurrebbe in uno spreco di denaro pubblico.
Compenso progettisti, non va subordinato al finanziamento
La Corte dei conti ha fornito anche delucidazioni sui casi delle Amministrazioni che conferiscono incarichi subordinati alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di un’opera pubblica. Si tratta di una possibilità che non è contemplata né dal Tuel né dal Codice Appalti.Secondo il Tuel gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
Il Tuel stabilisce poi che non è consentito derogare alle procedure di spesa, che non possono quindi essere differite al momento dell’erogazione del finanziamento.
Secondo l’articolo 24, comma 8-bis, del Codice, infine, le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.