
Ecobonus, non spetta per le rinnovabili installate ‘per legge’
RISPARMIO ENERGETICO
Ecobonus, non spetta per le rinnovabili installate ‘per legge’
Le nuove Faq Enea spiegano anche come calcolare il risparmio energetico conseguito e come correggere la documentazione
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del 15/11/2019

23/10/2019 - L’installazione di pannelli solari termici permette di accedere alla detrazione anche nel caso in cui vi sia un obbligo di legge? Come calcolare il risparmio energetico stimato per l’installazione di una schermatura solare? Cosa fare se si sbaglia l’inserimento di dati nella documentazione obbligatoria per fruire dell’ecobonus?
L’Enea risponde a queste domande nelle sue nuove Faq.
L’Enea, infatti, ha ricordato che per “ristrutturazioni rilevanti” si intendono gli edifici demoliti e ricostruiti e quelli con superficie utile di almeno 1000 mq ristrutturati integralmente. Per queste tipologie di ristrutturazioni vale l’allegato 3 del DLgs 28/2011 che recita: “Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e, dal 1° gennaio 2018, del 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento”.
Il comma 4 dell’art. 11 dello stesso decreto aggiunge: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi”.
L’Enea chiarisce che per le chiusure oscuranti, che sono parte integrante della chiusura trasparente (persiane, avvolgibili ecc.), tale calcolo deve essere riferito al consumo energetico invernale, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione invernale, riducendo la trasmittanza della finestra a cui sono applicate.
Per quanto riguarda le schermature solari a protezione di superfici vetrate, che invece sviluppano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva, il calcolo dovrà essere riferito al consumo energetico estivo, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva.
Infine, le Faq spiegano che nella compilazione della documentazione va inserito l’impianto termico e l’impianto di climatizzazione estiva. Per entrambe le tipologie, solo in caso di assenza dello specifico impianto, di riscaldamento per le chiusure oscuranti e di raffrescamento per le schermature solari, è consentito inserire il valore "0" nel campo relativo al “Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile”.
Nello specifico, per i lavori completati entro il 31 dicembre 2017, per quanto non sia più possibile modificare la richiesta già inviata, l’Agenzia delle Entrate riconosce il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che erroneamente non siano state riportate, purché l’importo delle spese sostenute sia stato indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi e tali spese.
Per i lavori completati nel 2018 è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presumibilmente il 30 novembre 2019, accedendo al sito d’invio 2018.
L’Enea risponde a queste domande nelle sue nuove Faq.
Ristrutturazione importante: no all’ecobonus per obbligo rinnovabili
Un contribuente che deve intraprendere una ristrutturazione radicale di un immobile, installando un nuovo impianto termico a pompa di calore e dei pannelli solari termici, può beneficiare dell’ecobonus 65% unicamente per la parte di spesa sostenuta per l’impianto che produce la quota di energia termica eccedente il vincolo di legge.L’Enea, infatti, ha ricordato che per “ristrutturazioni rilevanti” si intendono gli edifici demoliti e ricostruiti e quelli con superficie utile di almeno 1000 mq ristrutturati integralmente. Per queste tipologie di ristrutturazioni vale l’allegato 3 del DLgs 28/2011 che recita: “Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e, dal 1° gennaio 2018, del 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento”.
Il comma 4 dell’art. 11 dello stesso decreto aggiunge: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi”.
Schermature solari: come calcolare il risparmio energetico stimato
Per calcolare il risparmio energetico stimato, da inserire nella documentazione tecnica relativa all’installazione di una schermatura solare, l’Enea suggerisce di avvalersi delle due applicazioni gratuite messe a disposizioni recentemente che si basano su metodologie coerenti con le norme tecniche di riferimento.L’Enea chiarisce che per le chiusure oscuranti, che sono parte integrante della chiusura trasparente (persiane, avvolgibili ecc.), tale calcolo deve essere riferito al consumo energetico invernale, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione invernale, riducendo la trasmittanza della finestra a cui sono applicate.
Per quanto riguarda le schermature solari a protezione di superfici vetrate, che invece sviluppano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva, il calcolo dovrà essere riferito al consumo energetico estivo, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva.
Infine, le Faq spiegano che nella compilazione della documentazione va inserito l’impianto termico e l’impianto di climatizzazione estiva. Per entrambe le tipologie, solo in caso di assenza dello specifico impianto, di riscaldamento per le chiusure oscuranti e di raffrescamento per le schermature solari, è consentito inserire il valore "0" nel campo relativo al “Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile”.
Ecobonus: come correggere i dati nella documentazione
Se un utente ha sbagliato ad inserire alcuni dati nella documentazione obbligatoria inviata, l’Enea spiega che le modifiche eventualmente consentite dipendono dall’anno in cui è stata trasmessa ad ENEA la richiesta di detrazione.Nello specifico, per i lavori completati entro il 31 dicembre 2017, per quanto non sia più possibile modificare la richiesta già inviata, l’Agenzia delle Entrate riconosce il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che erroneamente non siano state riportate, purché l’importo delle spese sostenute sia stato indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi e tali spese.
Per i lavori completati nel 2018 è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presumibilmente il 30 novembre 2019, accedendo al sito d’invio 2018.