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Codice Appalti, pronto il nuovo regolamento attuativo

Codice Appalti, pronto il nuovo regolamento attuativo

Nell’appalto integrato su progetto di fattibilità tecnica ed economica saranno consentite verifiche post aggiudicazione

Vedi Aggiornamento del 28/07/2020
Foto: kzenon©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 28/07/2020
26/11/2019 - Nell’ambito dell’appalto integrato saranno consentite verifiche successive all’aggiudicazione, a condizione che i costi di realizzazione dell’opera non aumentino.
 
È uno dei meccanismi contenuti nella bozza del regolamento attuativo del Codice Appalti. Il testo, messo a punto dai tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), dovrebbe essere approvato entro il 16 dicembre, come previsto dal decreto Sblocca Cantieri. A partire dalla sua entrata in vigore, spazzerà via il sistema di “soft law” composto dalle linee guida dell’Anac e dai decreti ministeriali attuativi del Codice Appalti.
 

Appalto integrato e indagini post aggiudicazione

Con lo Sblocca Cantieri è stato reintrodotto l’appalto integrato fino al 31 dicembre 2020. Si tratta, lo ricordiamo, di una modifica temporanea, per dare sostegno al mercato delle costruzioni nell’attesa che venga completata la nuova riforma degli appalti pubblici. A prescindere dalla durata della modifica, il regolamento deve ora individuare le modalità operative con cui svolgere le procedure di appalto integrato.
 
La bozza del regolamento attuativo specifica che può essere posto a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In sede di gara, l’offerente presenta il progetto definitivo, che deve essere approvato per giungere alla stipula del contratto. Nel contratto sono indicati i termini per la redazione del progetto esecutivo.
 
Dopo l’aggiudicazione, qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al RUP, può effettuare studi e indagini più approfondite e dettagliate rispetto a quelle utilizzate per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. La bozza di regolamento pone però una condizione: queste ulteriori indagini non devono comportare un compenso aggiuntivo a favore dell’affidatario.
 
Questo potrebbe significare che, se il progetto a base di gara non risultasse sufficientemente approfondito, per non far lievitare i costi dell’opera, l’aggiudicatario dovrebbe svolgere a sue spese le indagini eventualmente necessarie.

Progettazione, attenzione a qualità e sicurezza

Tra le altre materiwe trattate, la bozza del regolamento attuativo stabilisce che la progettazione, oltre ad essere orientata alla qualità, deve perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica, riduzione dei rischi da pericoli naturali ed antropici, efficienza energetica, durabilità dei materiali e minimizzazione dell’impiego di risorse promuovendo il riciclo e il riuso.
 
I livelli della progettazione sono quelli individuati dal Codice del 2016: progetto di fattibilità tecnica ed economica (che può essere redatto in due fasi, di cui la prima è il documento di fattibilità delle alternative progettuali), progetto definitivo e progetto esecutivo.
 
Ad ogni livello corrisponde un approfondimento crescente delle indagini e degli elaborati richiesti, elencati in modo puntuale dalla bozza del regolamento.
 

Codice Appalti, i tempi del regolamento attuativo

Il testo che sta circolando rappresenta una prima bozza. La versione definitiva dovrebbe arrivare entro il 16 dicembre. Per diventare pienamente operativo, il regolamento dovrà poi superare diversi esami da parte dei Ministeri e delle Commissioni parlamentari competenti, del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni. 

I tempi per concludere tutti questi passaggi potrebbero essere stretti. Il regolamento messo a punto dal Mit dà attuazione al Codice Appalti così come modificato dal decreto Sblocca Cantieri. Le modifiche dello Sblocca Cantieri, però, non sono definitive, ma dureranno fino al 31 dicembre 2020. In questo lasso di tempo sarà sperimentata la loro efficacia e si deciderà se renderle strutturali, se tornare alla versione del 2016, con divieto di appalto integrato, o se intraprendere una terza via, tracciata dalla nuova riforma del Codice, che nel frattempo dovrebbe andare avanti. In questi ultimi due casi, il regolamento dovrebbe essere modificato. 
 

Codice Appalti e regolamento attuativo

La soft-law, introdotta a partire dal 2016, era stata immaginata come uno strumento agile e di facile consultazione. Nella realtà le cose sono andate diversamente e mancano all’appello ancora diverse linee guida e decreti ministeriali attuativi del Codice Appalti.
 
Per questo, già in una consultazione del 2018 gli operatori del settore avevano chiesto di tornare al regolamento attuativo unico per avere un panorama normativo chiaro. La richiesta è stata confermata anche quest'anno, in un'altra consultazione conclusa a settembre.
 
Nel regolamento devono quindi ricompattarsi tutte le norme attuative del Codice Appalti. Se in alcuni casi avverrà un semplice spostamento dalle linee guida al regolamento unico, per l’appalto integrato si tratta di una vera e propria novità. Ricordiamo infatti che nel 2016 il Codice Appalti ha vietato l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, considerato un rischio per la qualità delle opere, l’allungamento dei tempi di realizzazione e l’aumento dei costi. Si era così deciso di affidare i lavori solo su progetto esecutivo, proprio per evitare che analisi ed elaborati superficiali si traducessero in sprechi e occasioni di infiltrazioni della criminalità organizzata. A guadagnarne sarebbe stata la qualità della progettazione.

Le difficoltà operative e il contesto normativo poco chiaro sono esplosi con il Decreto Sblocca Cantieri e le modifiche transitorie al Codice Appalti volute dalla Lega. Il decreto ha portato indietro le lancette della normativa sui contratti pubblici promettendo la velocizzazione dei tempi di realizzazione delle opere e benefici per le imprese. Benefici da quantificare, tanto che al termine della valutazione sugli effetti di queste modifiche sperimentali, la normativa potrebbe nuovamente cambiare per effetto della nuova riforma ferma in Parlamento.
 
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