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Acquisto casa antisismica, quando si può ottenere il sismabonus

Acquisto casa antisismica, quando si può ottenere il sismabonus

L’Agenzia delle Entrate illustra le condizioni per ottenere la detrazione fiscale fino all’85% del prezzo di vendita

Vedi Aggiornamento del 17/07/2020
Foto: seoterra ©123RF.com
Foto: seoterra ©123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 17/07/2020
20/11/2019 - L’acquisto di case antisismiche è incentivato con detrazioni fiscali calcolate sul prezzo di vendita dell’immobile. L’Agenzia delle Entrate, rispondendo al dubbio di un contribuente, ha spiegato quali sono le condizioni per ottenere il sismabonus.
 

Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche

Secondo la normativa in vigore, chi acquista una casa antisismica situata in una zona che, in base in base all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/2006 risulta classificata a rischio sismico 1, 2 o 3, può ottenere una detrazione fiscale pari al 75% o all’85% del prezzo di vendita.
 
L’importo di spesa massimo su cui calcolare la detrazione è fissato a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.
 
La detrazione viene rimborsata in cinque rate annuali di pari importo.
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS
 

Sismabonus, le condizioni per ottenerlo

Per ottenere la detrazione, l’immobile acquistato deve trovarsi in un edificio demolito e ricostruito interamente.
 
I lavori devono inoltre essere effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che procedono all’alienazione degli immobili entro 18 mesi dalla data di conclusione degli interventi.
 
Una volta terminati gli interventi, è necessario misurare i risultati ottenuti in termini di adeguamento o miglioramento antisismico.
 
È quest’ultima condizione che determina l’aliquota della detrazione fiscale, che è pari:
- al 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- all’85% del prezzo di acquisto, come risultante nell’atto di compravendita, qualora la riduzione del rischio sismico comporti il passaggio a due classi di rischio inferiore.
 
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