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Rimborsi a professionisti volontari, sono considerati ‘redditi’?

Rimborsi a professionisti volontari, sono considerati ‘redditi’?

L’Agenzia delle Entrate spiega la natura fiscale del ‘mancato guadagno giornaliero’ per lavoratori autonomi impiegati in attività emergenziali

Vedi Aggiornamento del 25/11/2019
Foto: dotshock ©123RF.com
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di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 25/11/2019
13/11/2019 - I rimborsi corrisposti ai professionisti che, su base volontaria, sono impiegati in attività di protezione civile sono fiscalmente rilevanti o costituiscono redditi?
 
A chiarirlo, l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 474/2019 in cui, affronta la questione sollevata da una Regione che, in seguito a un evento sismico, si era accordata con gli Ordini e i Collegi professionali territoriali per impiegare tecnici professionisti in grado di effettuare una ricognizione preliminare dei danni subiti dal patrimonio edilizio, riconoscendo agli stessi il rimborso per il mancato guadagno giornaliero.
 
Tale rimborso era stato calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera, nel limite di 103,29 euro giornalieri lordi; inoltre, erano state rimborsate le spese documentate di vitto, alloggio e viaggio.
 

Rimorsi per tecnici volontari: come considerarli

L’Agenzia comincia con il dire che questi proventi, conseguiti in sostituzione di redditi, e le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni sono anch’essi redditi e, poiché non hanno una specifica identità fiscale, vanno ricondotti nella stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
 
Le Entrate sottolineano la differenza tra rimborsi “sostituiti” oppure “perduti”, poiché la norma richiamata riconduce a tassazione solo i risarcimenti con funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente. Il tutto si traduce nell’imponibilità delle somme corrisposte in “cambio” di mancati guadagni (lucro cessante) e nella non imponibilità delle indennità risarcitorie erogate a fronte di perdite economiche subite dal percipiente, che si concretizzano con una diminuzione del suo patrimonio (danno emergente).
 
L’Agenzia delle Entrate giunge alla seguente conclusione: i rimborsi per il mancato guadagno giornaliero, erogati a professionisti appartenenti a organizzazioni di volontariato, impiegati in attività di protezione civile, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Rientrano nel concetto di “lucro cessante” e, a differenza del “danno emergente”, di cui si parla in caso di indennità per proventi perduti, sono imponibili.
 

Rimborsi professionali: gli adempimenti  

Il rimborso, di conseguenza, dovrà essere regolarmente fatturato dagli stessi lavoratori, che dovranno anche evidenziare la ritenuta.
 
La ritenuta sarà operata dal sostituto d’imposta (in questo caso la Regione), che rilascerà la dovuta “certificazione unica” e, in seguito, compilerà e trasmetterà il modello dichiarativo 770.  
 
Nella fattura, infine, insieme al compenso vanno inserite anche le spese sostenute dal professionista per lo svolgimento dell’attività e non costituiscono importi deducibili dal proprio reddito di lavoro autonomo.
 
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