
BIM, dal 2020 sarà obbligatorio sopra i 50 milioni di euro
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BIM, dal 2020 sarà obbligatorio sopra i 50 milioni di euro
Intanto i Provveditorati alle OO.PP. avviano la formazione del proprio personale
Vedi Aggiornamento
del 06/12/2024

Vedi Aggiornamento del 06/12/2024
03/12/2019 - Scatterà tra meno di un mese, il 1° gennaio 2020, il secondo scaglione di opere per le quali sarà obbligatorio l’utilizzo del Building Information Modeling (BIM).
Il Decreto BIM (DM 560/2017), infatti, ha introdotto, a partire dal 2019, l’obbligo di utilizzare metodi e strumenti elettronici di modellazione per le opere pubbliche, secondo la seguente scansione temporale:
- dal 2019 per le opere oltre i 100 milioni di euro;
- dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro;
- dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni di euro;
- dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro;
- dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro;
- dal 2025 per tutte le nuove opere.
Il Decreto BIM, infatti, ha stabilito le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.
È previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento.
Il Decreto BIM disciplina anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti che devono aver già adottato un piano di formazione del personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.
Il MIT spiega che l’iniziativa formativa “è stata voluta non solo per la sua obbligatorietà, quanto piuttosto per la convinta consapevolezza che il BIM sia uno strumento fondamentale per la progettazione, negoziazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni. Infatti, nel nuovo modello tridimensionale (BIM), le informazioni vengono inserite, in una logica di rete ed interagiscono, sinergicamente, con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti”.
“L’iniziativa “BIM” - conclude il MIT - è stata attuata dal Provveditore anche per il desiderio di formare il proprio personale e per reinterpretare il loro modo di lavorare a servizio della collettività, fermi restando i principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia propri della pubblica amministrazione”.
Il Decreto BIM (DM 560/2017), infatti, ha introdotto, a partire dal 2019, l’obbligo di utilizzare metodi e strumenti elettronici di modellazione per le opere pubbliche, secondo la seguente scansione temporale:
- dal 2019 per le opere oltre i 100 milioni di euro;
- dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro;
- dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni di euro;
- dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro;
- dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro;
- dal 2025 per tutte le nuove opere.
Il Decreto BIM, infatti, ha stabilito le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.
È previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento.
Il Decreto BIM disciplina anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti che devono aver già adottato un piano di formazione del personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.
BIM, la formazione dei dipendenti pubblici
A tal proposito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti (MIT), con un comunicato del 25 novembre, ha annunciato che il Provveditorato Interregionale alle OO.PP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna ha avviato la formazione del proprio personale per la gestione in BIM dei nuovi appalti e per acquisire tutti gli strumenti digitali necessari.Il MIT spiega che l’iniziativa formativa “è stata voluta non solo per la sua obbligatorietà, quanto piuttosto per la convinta consapevolezza che il BIM sia uno strumento fondamentale per la progettazione, negoziazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni. Infatti, nel nuovo modello tridimensionale (BIM), le informazioni vengono inserite, in una logica di rete ed interagiscono, sinergicamente, con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti”.
“L’iniziativa “BIM” - conclude il MIT - è stata attuata dal Provveditore anche per il desiderio di formare il proprio personale e per reinterpretare il loro modo di lavorare a servizio della collettività, fermi restando i principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia propri della pubblica amministrazione”.
Norme correlate
Decreto Ministeriale 01/12/2017 n.560
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (Decreto BIM)
Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50
Codice dei Contratti Pubblici (Codice Appalti)
Approfondimenti
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