Con la risoluzione 108/E/2019, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una serie di dubbi degli operatori, ha chiarito che i controlli riguarderanno anche i contratti stipulati prima dell’avvento del Decreto Fiscale.
Ritenute negli appalti e subappalti, i chiarimenti del Fisco
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che le disposizioni del Decreto Fiscale si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Questo significa che il nuovo meccanismo di controllo è operativo per le ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, quindi relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020, anche per i contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati prima del 1° gennaio 2020.L’Agenzia ha inoltre sottolineato che la quantificazione dei versamenti, distinti per ciascun committente, e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e della relativa ritenuta operata, va effettuata sulla base di parametri oggettivi, ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa.
Appalti e subappalti, i controlli sul pagamento delle ritenute
Ricordiamo che la Legge 157/2019, con cui è stato convertito il Decreto Fiscale, ha stabilito che dal 1° gennaio 2020, chi affida la realizzazione di un’opera o di un servizio di importo annuo superiore a 200mila euro, è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia degli attestati di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.Se il committente non riceve risposta o scopre irregolarità nei versamenti (perché omessi o insufficienti), deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa.
È invece sanzionabile il committente che non chiede all’impresa la copia degli F24 utilizzati per versare le ritenute oppure che, non avendo ricevuto le deleghe e le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute, non sospende il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa per un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o, se inferiore, dell’importo relativo alle ritenute non versate.