
Appalti, le attività svolte in cantiere rischiano l’esclusione dai controlli sul pagamento delle ritenute
LAVORI PUBBLICI
Appalti, le attività svolte in cantiere rischiano l’esclusione dai controlli sul pagamento delle ritenute
I Consulenti del lavoro evidenziano dubbi di ordine pratico e ‘coni d’ombra’ nella normativa
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del 13/02/2020

14/01/2020 - Il nuovo meccanismo per il controllo sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti, introdotto dal Decreto Fiscale, sta già creando dubbi. Le potenziali criticità sono state evidenziate con un documento redatto dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro. Oltre alle incertezze di ordine pratico, sembra che le condizioni per far scattare i controlli siano particolarmente specifiche, tanto da escludere un gran numero di contratti e le attività svolte al di fuori della sede del committente, come ad esempio nei cantieri.
Come spiegato anche dall’Agenzia delle Entrate, i primi versamenti ai quali si applicherà la nuova disciplina saranno quelli eseguiti nel mese di febbraio 2020. Il tempo per rispondere a tutti gli interrogativi stringe.
1) l’affidamento a un’impresa del compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
2) contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
3) contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
4) svolgimento presso le sedi di attività del committente;
5) utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Per essere assoggettati alla nuova normativa sui controlli sulle ritenute, tutte queste condizioni dovrebbero verificarsi contemporaneamente. Un fattore che restringerebbe il raggio d’azione delle nuove misure antievasione.
Secondo i Consulenti del lavoro, non è ben specificato il concetto di “prevalente utilizzo della manodopera”. Secondo il Codice Appalti, spiegano, i servizi ad alta intensità di manodopera individuati sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto. Per analogia, quindi, l’incidenza della manodopera potrebbe essere misurata in base all’importo totale del contratto. Ma per evitare contenziosi, i Consulenti del lavoro suggeriscono di inserire nei contratti l’importo del costo della manodopera occupata nell’appalto e la relativa incidenza rispetto all’importo totale del contratto.
Un altro dubbio riguarda il luogo di svolgimento dell’opera o del servizio ed i beni utilizzati. Rientrano nell’ambito di applicazione delle nuove regole le attività eseguite presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Sembrerebbero quindi esclusi dai nuovi controlli le attività che si svolgono in luoghi diversi o con beni non riconducibili al committente. Stando così le cose, i controlli sulle ritenute non coinvolgerebbero una serie di attività svolte all’esterno, ad esempio nei cantieri.
I requisiti devono essere posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza mensile del versamento di imposte. Per fare un esempio, i Consulenti del lavoro considerano il mese di gennaio 2020:
1)la delega per il pagamento delle ritenute fiscali scadrà il 17 febbraio 2020;
2) le deleghe devono essere consegnate entro il 22 febbraio 2020 (salvo che l’Agenzia delle Entrate non ritenga che, cadendo di sabato, venga spostato al primo giorno feriale successivo);
3) i requisiti dovranno essere posseduti alla data del 31 gennaio 2020.
Per consentire tali verifiche, le deleghe relative ai versamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori ed affidatari di opere o servizi, devono essere trasmesse al committente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute assieme ad un elenco dei lavoratori occupati nell’appalto con tutti i dati necessari per i controlli.
Secondo i Consulenti del lavoro, l’obbligo di inviare le deleghe dei versamenti entro cinque giorni crea dubbi nel caso in cui i termini cadano di sabato. Tra i documenti da inviare per consentire i controlli, la normativa indica inoltre il dettaglio delle ore di lavoro prestate. Sembrerebbero escluse, commentano i Consulenti del lavoro, le ore non collegate ad alcuna prestazione lavorativa ma comunque retribuite, ad esempio le assenze per malattia. I Consulenti del lavoro presumono che il Legislatore volesse riferirsi alle ore retribuite, non solo a quelle lavorate. Su questi temi, i Consulenti del lavoro hanno chiesto chiarimenti dalle Autorità competenti.
Come spiegato anche dall’Agenzia delle Entrate, i primi versamenti ai quali si applicherà la nuova disciplina saranno quelli eseguiti nel mese di febbraio 2020. Il tempo per rispondere a tutti gli interrogativi stringe.
Appalti, chi è soggetto ai controlli sulle ritenute
L’applicazione della norma, schematizzano i Consulenti del lavoro, riguarda:1) l’affidamento a un’impresa del compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
2) contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
3) contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
4) svolgimento presso le sedi di attività del committente;
5) utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Per essere assoggettati alla nuova normativa sui controlli sulle ritenute, tutte queste condizioni dovrebbero verificarsi contemporaneamente. Un fattore che restringerebbe il raggio d’azione delle nuove misure antievasione.
Pagamento ritenute, Consulenti: ‘coni d’ombra nella disciplina’
Nel caso di più contratti, considerato che il limite d’importo di 200.000 euro rappresenta la soglia di applicazione del nuovo regime, scrivono i Consulenti del lavoro, si dovrebbe ritenere che l’obbligo scatti nel momento in cui un contratto faccia superare la soglia prevista nell’anno di riferimento, senza conseguenze invece su quelli precedenti.Secondo i Consulenti del lavoro, non è ben specificato il concetto di “prevalente utilizzo della manodopera”. Secondo il Codice Appalti, spiegano, i servizi ad alta intensità di manodopera individuati sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto. Per analogia, quindi, l’incidenza della manodopera potrebbe essere misurata in base all’importo totale del contratto. Ma per evitare contenziosi, i Consulenti del lavoro suggeriscono di inserire nei contratti l’importo del costo della manodopera occupata nell’appalto e la relativa incidenza rispetto all’importo totale del contratto.
Un altro dubbio riguarda il luogo di svolgimento dell’opera o del servizio ed i beni utilizzati. Rientrano nell’ambito di applicazione delle nuove regole le attività eseguite presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Sembrerebbero quindi esclusi dai nuovi controlli le attività che si svolgono in luoghi diversi o con beni non riconducibili al committente. Stando così le cose, i controlli sulle ritenute non coinvolgerebbero una serie di attività svolte all’esterno, ad esempio nei cantieri.
Controlli sulle ritenute, gli esclusi dalle nuove regole
Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici in possesso di specifici requisiti che ne certifichino l’affidabilità possono richiedere al committente l’esclusione dalla nuova disciplina.I requisiti devono essere posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza mensile del versamento di imposte. Per fare un esempio, i Consulenti del lavoro considerano il mese di gennaio 2020:
1)la delega per il pagamento delle ritenute fiscali scadrà il 17 febbraio 2020;
2) le deleghe devono essere consegnate entro il 22 febbraio 2020 (salvo che l’Agenzia delle Entrate non ritenga che, cadendo di sabato, venga spostato al primo giorno feriale successivo);
3) i requisiti dovranno essere posseduti alla data del 31 gennaio 2020.
Ritenute, adempimenti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici
Le nuove regole in materia di ritenute fiscali prevedono per gli appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere o servizi, l’obbligo di procedere al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori occupati nei singoli appalti con distinte deleghe di pagamento. Specularmente, il committente deve verificare l’avvenuto versamento delle ritenute da parte degli appaltatori, subappaltatori o affidatari di opere o servizi, nonché la coerenza dei versamenti con i dati trasmessi e, in caso di riscontrate irregolarità, deve altresì bloccare i pagamenti a favore dell’appaltatore, subappaltatore o affidatario, pena l’applicazione di sanzioni tributarie.Per consentire tali verifiche, le deleghe relative ai versamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori ed affidatari di opere o servizi, devono essere trasmesse al committente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute assieme ad un elenco dei lavoratori occupati nell’appalto con tutti i dati necessari per i controlli.
Secondo i Consulenti del lavoro, l’obbligo di inviare le deleghe dei versamenti entro cinque giorni crea dubbi nel caso in cui i termini cadano di sabato. Tra i documenti da inviare per consentire i controlli, la normativa indica inoltre il dettaglio delle ore di lavoro prestate. Sembrerebbero escluse, commentano i Consulenti del lavoro, le ore non collegate ad alcuna prestazione lavorativa ma comunque retribuite, ad esempio le assenze per malattia. I Consulenti del lavoro presumono che il Legislatore volesse riferirsi alle ore retribuite, non solo a quelle lavorate. Su questi temi, i Consulenti del lavoro hanno chiesto chiarimenti dalle Autorità competenti.