Abusi edilizi e macchine da cantiere, il caso
I giudici si sono pronunciati sul caso di una serie di interventi abusivi, consistenti nella realizzazione dell’ampliamento di un piazzale in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e nello sbancamento di una porzione di versante della collina adiacente.Prima di arrivare in Cassazione, tutti i tribunali avevano considerato colpevole non solo il committente dell’intervento, che aveva dato inizio ai lavori senza aver ottenuto il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica, ma anche gli esecutori materiali dell’opera, tra cui il noleggiatore delle macchine da cantiere.
Il noleggiatore sosteneva però di essere estraneo agli illeciti commessi dato che, per la sua posizione contrattuale, era obbligato solo alla consegna di un mezzo e di un manovratore esperto.
Abusi edilizi, la responsabilità del noleggiatore delle macchine da cantiere
La Cassazione ha spiegato che nei noleggi a caldo (noleggio della macchina da cantiere insieme al manovratore), il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato.I giudici hanno applicato questa logica, per analogia, anche alla tutela di altri beni di interesse primario per la collettività, come l’ambiente e il territorio.
Per quanto riguarda i reati edilizi, si legge nella sentenza, gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del costruttore, sono responsabili se non accertano preventivamente il rilascio dei titoli abilitativi.
Le contravvenzioni edilizie previste dall'art. 44 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), hanno spiegato i giudici, si qualificano come reati comuni. Questo significa che possono essere commessi da qualunque soggetto.
L’esecutore materiale dei lavori, ha concluso la Cassazione, ha il dovere di controllare che siano state rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie. L’esecutore risponde a titolo di “dolo” se svolge i lavori nonostante abbia accertato la mancanza delle autorizzazioni e a titolo di “colpa” nel caso in cui abbia omesso l’accertamento.
Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha condannato il noleggiatore al pagamento di una multa.