Distacco dall’impianto centralizzato, il caso
Un condomino aveva chiesto il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, ma l’assemblea condominiale aveva respinto la sua richiesta.Era quindi iniziato un contenzioso legale. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione del condominio, ritenendo illegittimo il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento perché in contrasto con un articolo del regolamento condominiale. L’articolo preso in considerazione non consentiva infatti la rinuncia all'uso degli impianti comuni e statuiva l'obbligatorietà dei relativi canoni.
Distacco dall’impianto centralizzato, è un diritto del condomino
La Corte di Cassazione ha ribaltato la situazione spiegando che “il diritto del condomino a distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco”.Questo perché le pattuizioni del regolamento condominiale non possono prevalere sull’articolo 1118 del Codice Civile, che riconosce al singolo condomino la facoltà di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento, sempre che da ciò non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Nel caso esaminato, il distacco aveva inciso sull'equilibrio termico dell'impianto di riscaldamento centralizzato in misura del 10% e tutti gli importi erano stati corrisposti.
Come si desume dai princìpi contenuti nell’articolo 1123 del Codice Civile, la Cassazione ha concluso che il regolamento condominiale può invece obbligare il condomino che si distacca a concorrere alle spese per il servizio centralizzato in misura proporzionale all'uso che ne fa.
La Cassazione ha quindi annullato la sentenza della Corte d’Appello, ribadendo il diritto al distacco.