La modifica, che riguarda le procedure per ottenere la detrazione fiscale, è stata disposta per evitare confusione sugli interventi ammessi alla detrazione e sulle tempistiche per la consegna dei documenti. Dubbi già chiariti dall’Agenzia delle Entrate, ma che in qualche caso hanno causato la perdita delle agevolazioni.
Sismabonus: Scia o permesso di costruire
Una delle modifiche più importanti riguarda i titoli abilitativi cui allegare la documentazione per ottenere il sismabonus. Il decreto del 2017 cita solo la Scia, mentre il nuovo testo spiega che le asseverazioni devono essere allegate, “conformemente alle disposizioni regionali”, alla Scia o alla richiesta del permesso di costruire.Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere di più tipi. Accanto ai lavori meno invasivi, realizzabili con Scia, c’è anche la fattispecie della ristrutturazione pesante (in cui rientrano molte demolizioni e ricostruzioni) che secondo lo schema allegato al Decreto “Scia” (D.lgs. 222/2016) richiede il permesso di costruire o la Scia alternativa al permesso di costruire.
Per chiudere il cerchio e non dare spazio ad ulteriori dubbi, il Mit ha aggiornato la norma del 2017 indicando espressamente il permesso di costruire tra i titoli abilitativi cui allegare le asseverazioni utili ad ottenere il sismabonus. Senza questa integrazione, nonostante i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, si sarebbe potuto ancora dubitare che i lavori di demolizione e ricostruzione non dessero diritto al sismabonus.
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Sismabonus, quando presentare la documentazione
Con un’altra modifica, il Mit mette nero su bianco la tempistica per la corretta presentazione dei documenti utili ad ottenere l’agevolazione fiscale.Anche in questo caso, la modifica ufficializza l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate che, nella risposta ad un interpello presentato da un contribuente, ha affermato che le asseverazioni tardive fanno perdere il sismabonus.