Sismabonus, il caso e i dubbi
Una società stava per entrare come socia in una partecipata, di cui avrebbe detenuto una quota maggioritaria, creata per la realizzazione di unità immobiliari dalla demolizione e ricostruzione, con miglioramento antisismico, di edifici preesistenti. La società istante aveva inoltre intenzione di acquistare una delle unità immobiliari, situate nell’edificio ricostruito, per utilizzarla come nuova sede.Sismabonus, quando sono inclusi gli acconti
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per ottenere il sismabonus sull’acquisto di un immobile antisismico, l’immobile deve essere ceduto entro diciotto mesi dalla fine dei lavori. Secondo le Entrate, si può ottenere la detrazione anche sugli acconti a condizione che il preliminare di vendita sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e che siano stati ultimati i lavori riguardanti l’intero fabbricato.Si può usufruire della detrazione, ha aggiunto l’Agenzia, solo dall’anno di imposta in cui i lavori sono stati ultimati. Se, dopo la fine dei lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, si può usufruire della detrazione o nel periodo di imposta in cui sono stati versati gli acconti o nel periodo di imposta in cui è stato stipulato il rogito.
Sismabonus, i termini per la vendita degli immobili
Per ottenere la detrazione, non è necessario che la società venda tutti gli immobili situati nel fabbricato antisismico. Ogni acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto.L’unico presupposto per il riconoscimento della detrazione è l’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS
Sismabonus, per l’acquisto il bonifico non è obbligatorio
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’acquirente non ha l’obbligo di pagamento con bonifico bancario o postale. Questo orientamento è stato già espresso con il provvedimento dei 31 luglio 2019, che esclude espressamente dall’obbligo gli interventi previsti dall’articolo 16, comma 1-septies, del DL 63/2013.Sismabonus, come funziona la cessione del credito
Dopo aver ricordato che, a partire dal 2020, per gli interventi di miglioramento antisismico non è più in vigore la possibilità di richiedere lo sconto immediato in fattura, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sulla cessione del credito corrispondente alla detrazione.Il credito può essere ceduto all’impresa costruttrice o ad altri soggetti privati. Oltre alla cessione originaria, ne è consentita solo una successiva. Analogamente a quanto stabilito per l’ecobonus con la circolare 11/E/2018 e la circolare 17/E/2018, per "altri soggetti privati" devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, il credito può essere ceduto alle altre società del gruppo, tranne che alle banche a agli intermediari finanziari. Il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva.
Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche
Ricordiamo che chi acquista una casa antisismica situata in una zona che, in base all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/2006 risulta classificata a rischio sismico 1, 2 o 3, può ottenere una detrazione fiscale pari al 75% o all’85% del prezzo di vendita. L’importo di spesa massimo su cui calcolare la detrazione è fissato a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.Per ottenere la detrazione, l’immobile acquistato deve trovarsi in un edificio demolito e ricostruito interamente. Se la normativa locale lo consente, la ricostruzione può essere effettuata con un ampliamento volumetrico. I lavori devono essere effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che procedono all’alienazione degli immobili entro 18 mesi dalla data di conclusione degli interventi. Una volta terminati gli interventi, è necessario misurare i risultati ottenuti in termini di adeguamento o miglioramento antisismico. Se l'intervento ha determinato il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è pari al 75% del prezzo di vendita. Se avviene un passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione è pari all'85% del prezzo di vendita.