Tettoia sul terrazzo, il caso
Tutto è iniziato nel 2002, quando il Comune ha rilasciato al proprietario di un immobile l’autorizzazione edilizia per la realizzazione di un "pergolato di travi in legno" sul terrazzo. Durante i lavori, il manufatto è stato esteso a tutto il terrazzo, in parziale difformità rispetto al progetto che, invece, prevedeva solo una copertura parziale. La violazione, accertata dai vigili, avrebbe comportato il pagamento di una multa, ma il Comune nel 2007 impose la demolizione della parte difforme.L’erede dell’immobile presentò quindi una richiesta di permesso di costruire in sanatoria e, dopo il diniego del Comune, si rivolse al Tar. Nel 2009 il Tar Puglia diede ragione al proprietario affermando che la tettoia, essendo realizzata in “legno lamellare rimovibile e senza chiusure verticali”, non è soggetta a permesso di costruire ma a Denuncia di Inizio Attività (DIA - corrispondente all'attuale SCIA). Dopo i lavori, la tettoia, anche se più grande di quella autorizzata, restava comunque aperta su tre lati. Elemento che fece concludere al Tar che la tettoia non creava nuovo volume e non richiedeva il permesso di costruire. E infatti - spiegavano i giudici - il primo proprietario aveva ottenuto dal Comune una “autorizzazione edilizia” per la realizzazione della tettoia e non una “concessione edilizia” (corrispondente all'attuale permesso di costruire).
Pergolato, tettoia e i cambiamenti nella normativa
È il caso di sottolineare che la sentenza del Tar del 2009, nella ricostruzione dei fatti, utilizza i termini "pergolato" e "tettoia" come sinonimi. Questo oggi suona insolito perché dal 2018 il Glossario, attuativo del Decreto Scia (Dlgs 222/2016), annovera il pergolato tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera, ma non menziona la tettoia.Anche se l’elenco contenuto nel Glossario non è esaustivo, si può ritenere che l’intento del legislatore sia quello di escludere la tettoia dalle attività di edilizia libera. A conferma di questa affermazione c'è anche la giurisprudenza: una parte ritiene che la tettoia, aumentando l’abitabilità dell’immobile, richieda il permesso di costruire, mentre altre pronunce stabiliscono che, per scegliere il titolo abilitativo idoneo, si debbano valutare le dimensioni e l’impatto del manufatto.
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Tettoia sul terrazzo, evitata la demolizione
Tornando al caso in questione, nel 2009 il Comune ha fatto ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Puglia sostenendo la violazione del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) ma, nel 2017, condividendo le ragioni del Tar, ha cambiato idea.Il Consiglio di Stato ha ribadito che la "parte di struttura di legno", costruita in difformità dall’autorizzazione edilizia, è talmente esigua da non modificare la natura pertinenziale di tutto il manufatto e che l’apertura su tre lati lascia escludere la volontà di realizzare un ampliamento volumetrico. Il Consiglio di Stato ha concluso che la struttura presa in esame non crea nuova volumetria. In caso contrario, sarebbe rientrata nella sfera delle nuove costruzioni, per le quali è necessario il permesso di costruire.