Incarico sospeso? Al progettista spetta un compenso maggiorato
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Incarico sospeso? Al progettista spetta un compenso maggiorato
La Cassazione si pronuncia su una controversia tra privati sorta prima dell’abolizione dei minimi tariffari
21/01/2020 - Il progettista cui viene revocato l’incarico, per ragioni indipendenti dal suo operato, ha diritto al pagamento del compenso per intero più un risarcimento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 451/2020.
Era quindi sorto un contenzioso tra il progettista, che pretendeva il pagamento per le prestazioni svolte e per quelle sospese, e le società committenti, che lamentavano l’inadempimento e la non conformità del progetto.
La Corte distrettuale aveva sottolineato che la non conformità non era imputabile al progettista perché il nuovo piano urbanistico era entrato in vigore solo due giorni prima della presentazione del progetto. La Corte aveva quindi riconosciuto al progettista un compenso (quantificato secondo i minimi tariffari vigenti nel 1997) ridotto del 30% per l’impossibilità di realizzare il progetto di lottizzazione.
Non era stata invece riconosciuta la maggiorazione del 25% per le prestazioni sospese (progettazione esecutiva e direzione dei lavori) perché, secondo la Corte distrettuale, si trattava di attività che non erano ancora state predisposte a causa della mancata approvazione del progetto di lottizzazione.
I giudici hanno preso come riferimento la Legge 143/1949, che regolava le tariffe e gli onorari per le prestazioni professionali di architetti e ingegneri, poi abrogate dalle successive norme sulla liberalizzazione. L’articolo 10, ancora in vigore, prevede che la sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico dato al professionista non esime il committente dall’obbligo di corrispondere l’onorario per intero.
Secondo l’articolo 18 della stessa norma, anch'esso vigente, in caso di sospensione delle prestazioni parziali, cioè che non seguono tutta la realizzazione dell’opera (come quelle affidate all’architetto), il professionista ha diritto ad una maggiorazione del 25% come risarcimento. Il diritto al risarcimento, si legge nella sentenza, spetta anche in caso di recesso del committente.
I giudici della Cassazione hanno considerato illegittima la riduzione del 30% dei compensi. Come si legge nel testo della sentenza, in base alla Legge 340/1976 e all’interpretazione data con la Legge 404/1977, i minimi tariffari per i professionisti sono derogabili solo nei rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione. Nei contratti tra privati devono invece essere sempre rispettati. Trattandosi di un contratto stipulato tra l’architetto e le società che intendevano realizzare la lottizzazione, quindi tra soggetti privati, la Cassazione ha annullato la decisione di ridurre il compenso.
Oggi la determinazione dei compensi è demandata alla contrattazione e alla libera concorrenza. Per correlare il compenso alla complessità degli incarichi è stato elaborato il Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016 che ha sostituito il DM 143/2013) usato negli appalti pubblici.
Cosa deciderebbe oggi la Cassazione? Quasi sicuramente imporrebbe il pagamento per intero, maggiorato del risarcimento, ma, non essendoci più le tariffe professionali, per determinare la cifra da corrispondere dovrebbe rifarsi al contratto stipulato o al Decreto Parametri.
Compensi del progettista e variazione delle norme urbanistiche
A un architetto, incaricato della progettazione di un piano di lottizzazione per insediamenti produttivi, era stato sospeso l’incarico a causa di un cambiamento delle norme urbanistiche del Comune. Variazione a causa della quale il progetto redatto non era stato approvato perché non conforme alle nuove norme vigenti.Era quindi sorto un contenzioso tra il progettista, che pretendeva il pagamento per le prestazioni svolte e per quelle sospese, e le società committenti, che lamentavano l’inadempimento e la non conformità del progetto.
La Corte distrettuale aveva sottolineato che la non conformità non era imputabile al progettista perché il nuovo piano urbanistico era entrato in vigore solo due giorni prima della presentazione del progetto. La Corte aveva quindi riconosciuto al progettista un compenso (quantificato secondo i minimi tariffari vigenti nel 1997) ridotto del 30% per l’impossibilità di realizzare il progetto di lottizzazione.
Non era stata invece riconosciuta la maggiorazione del 25% per le prestazioni sospese (progettazione esecutiva e direzione dei lavori) perché, secondo la Corte distrettuale, si trattava di attività che non erano ancora state predisposte a causa della mancata approvazione del progetto di lottizzazione.
Cambio norme urbanistiche: compensi maggiorati per il progettista
La Cassazione ha ribaltato la situazione, riconoscendo al progettista la maggiorazione del 25% dei compensi a titolo di indennità “applicabile a tutte le ipotesi di interruzione del rapporto professionale”.I giudici hanno preso come riferimento la Legge 143/1949, che regolava le tariffe e gli onorari per le prestazioni professionali di architetti e ingegneri, poi abrogate dalle successive norme sulla liberalizzazione. L’articolo 10, ancora in vigore, prevede che la sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico dato al professionista non esime il committente dall’obbligo di corrispondere l’onorario per intero.
Secondo l’articolo 18 della stessa norma, anch'esso vigente, in caso di sospensione delle prestazioni parziali, cioè che non seguono tutta la realizzazione dell’opera (come quelle affidate all’architetto), il professionista ha diritto ad una maggiorazione del 25% come risarcimento. Il diritto al risarcimento, si legge nella sentenza, spetta anche in caso di recesso del committente.
I giudici della Cassazione hanno considerato illegittima la riduzione del 30% dei compensi. Come si legge nel testo della sentenza, in base alla Legge 340/1976 e all’interpretazione data con la Legge 404/1977, i minimi tariffari per i professionisti sono derogabili solo nei rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione. Nei contratti tra privati devono invece essere sempre rispettati. Trattandosi di un contratto stipulato tra l’architetto e le società che intendevano realizzare la lottizzazione, quindi tra soggetti privati, la Cassazione ha annullato la decisione di ridurre il compenso.
Inderogabilità dei minimi tariffari, se ne può ancora parlare?
Il caso preso in esame dai giudici riguarda un contratto stipulato prima dell’abrogazione dei minimi tariffari: l’atto di citazione contro l’ingiunzione di pagamento risale al 2002. Ricordiamo infatti che il decreto “Bersani” (DL 223/2006 convertito nella Legge 248/2006) ha eliminato l’inderogabilità dei minimi tariffari e che il decreto “Liberalizzazioni” (DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012) ha abrogato definitivamente le tariffe professionali.Oggi la determinazione dei compensi è demandata alla contrattazione e alla libera concorrenza. Per correlare il compenso alla complessità degli incarichi è stato elaborato il Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016 che ha sostituito il DM 143/2013) usato negli appalti pubblici.
Cosa deciderebbe oggi la Cassazione? Quasi sicuramente imporrebbe il pagamento per intero, maggiorato del risarcimento, ma, non essendoci più le tariffe professionali, per determinare la cifra da corrispondere dovrebbe rifarsi al contratto stipulato o al Decreto Parametri.