L’Associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico (Anit) ha confrontato le norme esistenti, mettendo in luce i punti controversi.
Bonus facciate, la Legge di Bilancio e la Circolare del Fisco
La Legge di Bilancio 2020 prevede che debbano rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica “i lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”.SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE
Il calcolo del 10%, sottolinea l’Anit, sembra riferito all’intonaco e non alla superficie disperdente totale, come se, nel caso avessi superfici senza intonaco queste non vadano considerate nella valutazione.
La circolare 2/E/2020 ha spiegato che il calcolo della percentuale del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. Questo significa che l’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.
La circolare aggiunge che se alcune parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibili gli interventi influenti dal punto di vista termico, se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio, la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.
Bonus facciate e requisiti minimi di efficienza energetica
La formulazione delle norme, afferma Anit, sembra però stridere con il DM 26 giugno 2015 in base al quale, nel caso di interventi che insistono sull’intonaco, la superficie di intervento da considerare nella valutazione del 10% risulta tutta la superficie di intervento, a prescindere dalla sua conformazione o finitura.Anit spiega che, secondo il DM 26 giugno 2015, la percentuale di intervento si calcola dividendo la superficie oggetto di intervento (a prescindere dai materiali con cui è rivestita) per la superficie lorda disperdente dell’intero edificio. Il risultato (se maggiore o minore del 10%) determina se l’intervento deve rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica.
La circolare prevede invece che dalla superficie oggetto di intervento siano escluse le superfici “che non rendono possibili interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio”, come ad esempio quelle ricoperte da piastrelle. In questo caso si ottiene un risultato inferiore, quindi è probabile che lo stesso intervento, con questa metodologia di calcolo, non debba rispettare i requisiti minimi.
Anit conclude sottolineando che non sono ammesse deroghe ai requisiti minimi del DM 26 giugno 2015. Un’incongruenza che meriterebbe un chiarimento.