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Bonus facciate, ecco la Guida

Bonus facciate, ecco la Guida

Detrazione Irpef e Ires, interventi ammessi nelle zone A e B, obblighi di risparmio energetico, rimborso in dieci anni

Vedi Aggiornamento del 01/09/2020
Foto: Ekaterina Belova©123RF.com
Foto: Ekaterina Belova©123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 01/09/2020
18/02/2020 - Il bonus facciate scalda i motori. La detrazione, sia Irpef che Ires, è fruibile da privati, imprese e professionisti, mentre è escluso chi applica il regime forfetario. Coinvolge tutti gli edifici, compresi quelli strumentali, situati nelle zone A e B o assimilate.
 

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Come per le altre detrazioni fiscali sulla casa, anche il bonus facciate viene rimborsato in dieci anni. Al contrario dagli altri bonus, non è invece possibile cedere il credito corrispondente né chiedere lo sconto in fattura in caso di interventi importanti sulle parti comuni dei condomìni.
 
Il bonus facciate sarà in vigore solo per un anno. Privati e imprese hanno però tempistiche diverse per i pagamenti.
 

Bonus facciate, chi può richiederlo

Possono usufruire della detrazione le persone fisiche, i professionisti non forfetari, gli enti non commerciali e le società. Non è necessario essere proprietario dell’immobile, ma è sufficiente che questo sia in possesso del soggetto che effettua i lavori e paga le spese. Chi esegue i lavori in proprio può richiedere il bonus facciate limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
 

Bonus facciate, gli edifici ammessi

Sono ammessi alla detrazione gli interventi effettuati nei centri storici (zone A) e nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate (zone B) ai sensi del DM 1444/1968 o a queste assimilate. In molti Comuni la denominazione della aree urbane è cambiata per effetto di norme successive. L'Agenzia delle Entrate, nelle sue prime istruzioni operative ha spiegato che, per sapere se il proprio immobile si trova in una zona assimilabile alla A o alla B, è necessaria una certificazione urbanistica.
 
I lavori devono riguardare gli edifici esistenti. Non è possibile richiedere il bonus per interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o mediante demolizione e ricostruzione, neanche se classificabili come ristrutturazione edilizia.
 
Il bonus è riconosciuto ai lavori sugli edifici di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
 

Bonus facciate e prestazione energetica degli edifici

Se gli interventi sono influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è necessario seguire la normativa sulla prestazione energetica degli edifici.
 
Prima di iniziare i lavori, è necessario calcolare quanta parte di intonaco sarà interessata dai lavori. Se si supera il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio bisogna attenersi ai requisiti di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e ai requisiti della tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture componenti l’involucro edilizio) del DM 26 gennaio 2010
 

Bonus facciate, gli adempimenti da seguire

La guida indica tutte le autorizzazioni di cui è necessario dotarsi prima dell'avvio dei lavori, le modalità e le tempistiche di pagamento, spiegando chi ha l'obbligo di utilizzare il bonifico.
 
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