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Permessi edilizi, la relazione tecnica prevale sulla tavola progettuale

Permessi edilizi, la relazione tecnica prevale sulla tavola progettuale

Il Consiglio di Stato spiega cosa accade in caso di discrepanza tra descrizione del progetto e planimetria

Vedi Aggiornamento del 27/02/2025
Foto: everythingpossible©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 27/02/2025
17/02/2020 - Cosa accade se c’è discordanza tra la relazione tecnica e le planimetrie allegate alla domanda di permesso di costruire? Quale documento bisogna prendere in considerazione per decidere se rilasciare o negare il permesso?
 
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 8390/2019, ha spiegato che la relazione tecnica prevale sulle tavole progettuali. 
 

Titoli abilitativi, il caso

I giudici si sono pronunciati sul contenzioso sorto a margine di una domanda di condono, presentata dal proprietario di un locale sottotetto che aveva realizzato, senza alcun permesso, un bagno, un ripostiglio ed un angolo cottura.
 
Il Comune aveva rilevato che non c’era corrispondenza tra lo stato di fatto precedente all’inizio dei lavori e il contenuto dell’ultima concessione edilizia. L’ultimo titolo abilitativo, risalente al 1994, prevedeva la realizzazione di un sottotetto completamente chiuso su ogni lato. Al contrario, la richiesta di condono, formulata nel 2004, riportava che il sottotetto, prima dell’avvio dei lavori abusivi, era dotato di numerose aperture.
 
Per questi motivi, il Comune aveva respinto la richiesta di condono e imposto la demolizione delle opere abusive.
 

Titoli abilitativi, la relazione tecnica prevale sulla tavola progettuale

Il responsabile aveva quindi presentato ricorso al Tar, affermando che la concessione del 1994 era stata modificata in variante nel 1997, prevedendo le aperture nel sottotetto per l’accesso alle terrazze. A detta del Comune, invece, le aperture erano riferite ad altre unità immobiliari.
 
Il disaccordo era dovuto alla discrepanza tra quanto descritto nella relazione tecnica e ciò che era rappresentato graficamente nella tavola progettuale.
 
Il Tar aveva dato ragione al responsabile dell’intervento affermando che, in presenza di simili discrepanze, i contenuti della relazione tecnica prevalgono sulle tavole progettuali.
 
Una conclusione che ha lasciato scontento il Comune, ricorso in appello al Consiglio di Stato sostenendo il contrario, cioè che a prevalere dovrebbero essere le tavole progettuali, perché più precise di una mera descrizione.
 
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in caso di discrasia tra il contenuto della relazione tecnica allegata alla domanda di condono e segno grafico presente nel progetto disponibile presso il Comune, deve darsi prevalenza al primo”.
 
I giudici hanno spiegato che il titolo edilizio scaturisce dalla compresenza della descrizione letterale dell’opera, contenuta nel testo della concessione, e della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle tavole progettuali.
 
Solo ed esclusivamente in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale - si legge nella sentenza - occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico”.
 
Per i titoli edilizi, ha concluso la sentenza, vale lo stesso principio statuito dalla giurisprudenza amministrativa per i piani urbanistici, in cui la parte normativa prevale sulla parte grafica.
 
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