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Tettoie e ringhiere per balconi e terrazze beneficiano di IVA agevolata?

Tettoie e ringhiere per balconi e terrazze beneficiano di IVA agevolata?

L’Agenzia delle Entrate torna sul tema dei beni finiti e delle aliquote IVA ridotte al 4% e al 10%

Vedi Aggiornamento del 08/02/2022
Foto: Oxana Gilman © 123rf.com
Foto: Oxana Gilman © 123rf.com
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 08/02/2022
24/02/2020 - Beni finiti, materie prime e semilavorate per l’edilizia, IVA ridotta al 4% e al 10%. Sebbene, la normativa che regola l’applicazione dell’IVA ai prodotti e materiali per l’edilizia sia vigente da molti anni, gli operatori del settore sollevano sempre nuovi dubbi.
 
Uno di questi è stato sciolto dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta 71 del 21 febbraio 2020 all’interpello di una Società che si occupa di commercio all’ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del settore edile e che intende intraprendere anche l’attività di commercio al dettaglio con posa in opera degli stessi prodotti.
 
La Società chiede se le aliquote IVA del 4% e del 10% riservate ai ‘beni finiti’ possano essere applicate anche alla cessione con posa in opera di:
- balconi e, in particolare, della ringhiera per il balcone completa di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano ecc.);
- recinzioni e, in particolare, della ringhiera per la recinzione completa di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano ecc.);
- tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio.
 
La Società ritiene che tali beni siano ‘beni finiti’ perché:
- sono incorporati nella costruzione, ma mantengono la propria individualità e restano comunque riconoscibili senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni;
- pur concorrendo alla formazione materiale della costruzione, conservano le proprie caratteristiche identificative e funzionali, così da poter essere, anche soltanto in astratto, suscettibili di un impiego reiterato.
 

Beni finiti in edilizia, IVA al 4% e IVA al 10%

Ma cosa ne pensa l’Agenzia delle Entrate? Per prima cosa ricorda che, alla cessione dei beni finiti, diversi dalle materie prime e semilavorate, è applicabile:
- l’aliquota IVA del 4% quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini nonché delle costruzioni rurali;
- l’aliquota IVA del 10% quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti di cui al n. 127-quinquies) (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati Legge Tupini) nonché degli interventi di recupero c.d. agevolati.
 

Beni finiti, cosa sono

Richiamando proprie circolari e risoluzioni, l’Agenzia fornisce la definizione dei ‘beni finiti’: sono quelli che, anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. Sono beni finiti, ad esempio, “gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas eccetera...” (Circolare 1/E del 2 marzo 1994).
 
Sono beni finiti anche “le porte, gli ascensori, i lavandini ecc., in quanto, anche se devono incorporarsi nel fabbricato per divenire funzionali, non perdono la loro individualità né si trasformano in beni diversi”. Tuttavia - puntualizza l’Agenzia - non esiste un’elencazione tassativa dei beni finiti.
 
In merito al concetto di ‘beni finiti’, l’Agenzia aggiunge che “la specifica individualità e funzionalità del bene finito non viene meno qualora esso concorra a realizzare la costruzione dell’opera. Il bene finito, infatti, è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni”. Inoltre, “carattere distintivo del bene finito è, in ogni caso, l’avvenuta ultimazione del processo produttivo, da ciò derivando che tale bene si trova, per definizione, nella fase finale della commercializzazione”.
 

Tettoie e ringhiere per balconi e terrazze e IVA ridotta

Per concludere, l’Agenzia afferma che i beni oggetto del quesito - ringhiera per balcone completa di ogni elemento, ringhiera per recinzione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio - sono ‘beni finiti’.
 
Quindi, a condizione che mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili “in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte”, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto, beneficiano delle aliquote IVA ridotte. Diversamente, saranno soggetti all’aliquota ordinaria.
 
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