Network
Pubblica i tuoi prodotti
Efficienza energetica, i contabilizzatori di calore dovranno essere leggibili da remoto

Efficienza energetica, i contabilizzatori di calore dovranno essere leggibili da remoto

In arrivo nuovi obiettivi di risparmio energetico al 2030 e un piano per la riqualificazione energetica nella PA

Vedi Aggiornamento del 23/11/2022
Foto: nikkytok ©123RF.com
di Alessandra Marra
27/02/2020 - Novità in arrivo sul fronte dell’efficienza energetica: entro il 2027 tutti i contabilizzatori di calore dovranno essere gestibili da remoto. Inoltre, in arrivo nuovi obiettivi di risparmio energetico fino al 2030, nuove risorse per la riqualificazione energetica della PA e nuove norme per la promozione delle diagnosi energetica per le imprese.
 
A stabilirlo lo schema di decreto legislativo che attua la Direttiva UE 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
 

Efficienza energetica: nuove norme sui contabilizzatori di calore

Lo schema di decreto integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’obbligo di impiego, per le nuove installazioni, di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020. Solo nei casi di impossibilità tecnico-economica accertata sarà possibile non applicare la norma.
 
Viene anche stabilito che entro il 1° gennaio 2027 tutti i contabilizzatori in uso dovranno avere la capacità di lettura da remoto; ciò significa che quelli già installati ma sprovvisti di tale capacità dovranno essere sostituiti. Anche in questo caso l’obbligo decade in presenza di un’evidente impossibilità tecnica o economica.
 
Il provvedimento, inoltre, promuove la fatturazione dell'energia termica basata sul consumo effettivo, grazie alla ripartizione delle spese condominiali.  
 
 

Risparmio energetico: i nuovi obblighi fino al 2030

Il provvedimento prevede un innalzamento del target di risparmio energetico a livello UE entro il 2030 al 32,5%. Le modifiche interessano sia l'attuale periodo d'obbligo (2014-2020) che quello futuro (periodo 2021-2030).
 
È previsto che vengano realizzati nuovi risparmi annui di energia finale, già fissati nel PNIEC, pari ad almeno lo 0,8% dei consumi di energia finale nel periodo 2016-2018. Inoltre, interviene sulle modalità di calcolo del volume dei risparmi energetici.
 
Al fine di adeguare le disposizioni nazionali per il conseguimento dell'obiettivo specifico di efficienza energetica previsto per il periodo 2021-2030, il provvedimento prevede l'aggiornamento degli strumenti di promozione del risparmio energetico, quali i certificati bianchi e il conto termico.
 
 

Efficienza energetica: le misure per la PA e le imprese

La norma estende lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2.
 
Al fine di potenziare la capacità di risparmio energetico italiana, il testo prevede la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti e ridefinisce l'attività di monitoraggio dei consumi annui delle PA, sfruttando il Sistema Informativo Integrato.
 
Sul fronte delle diagnosi energetiche per le imprese, elimina l’esenzione per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici. A seguito di tale modifica viene meno anche il ruolo precedentemente previsto in capo all'ISPRA di verifica delle diagnosi.
 
Sono previste, inoltre, sanzioni in caso di inadempimento alla diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse.
 
Le più lette
Imposta la nazione di spedizione

La scelta della nazione consente la corretta visualizzazione dei prezzi e dei costi di spedizione