Per questo motivo, la Rete delle Professioni Tecniche ha inviato una lettera al Capo dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, per chiedere il differimento di una serie di termini di almeno 120 giorni dalla ripresa delle attività dei Comandi territoriali, a eccezione dei casi di emergenza.
Aggiornamento del 26/03/2020: I Vigili del Fuoco hanno risposto alla richiesta della Rete delle Professioni Tecniche confermando i differimenti relativi a: integrazione di documentazione per le richieste di valutazione del progetto, istanze di deroga, rinnovi di conformità antincendio e ottemperanza alle prescrizioni a seguito di sopralluoghi VV.F.
Antincendio, RPT chiede la proroga delle scadenze
RPT ha sottolineato che, le limitazioni imposte dai decreti varati per far fronte all’emergenza coronavirus, stanno avendo un impatto sulle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, definite dall’Allegato 1 al DPR 151/2011 (stabilimenti di produzione e depositi di materiali infiammabili, distributori di carburante ecc.).Le limitazioni colpiscono anche il lavoro di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno, come previsto dal D.lgs. 139/2006.
Il rallentamento o il blocco delle attività professionali, l’inaccessibilità dei luoghi, l’impossibilità di completare le opere di adeguamento previste e di seguire i corsi di aggiornamento obbligatori, scrive RPT, causeranno ripercussioni sulle attività legate alle scadenze temporali previste.
Antincendio, RPT propone le scadenze da rinviare
RPT nella sua lettera ha citato, a titolo di esempio, sei scadenze da differire “per un periodo congruo alla durata delle restrizioni imposte alle attività produttive e professionali, comunque non inferiore a 120 giorni dalla ripresa delle attività dei Comandi territoriali, salvo giustificati motivi di emergenza o priorità”.Si tratta delle:
- integrazioni alle richieste di valutazione dei progetti di prevenzione incendi;
- integrazioni alle istanze di deroga di prevenzione incendi;
- attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio con cadenza quinquennale, prevista dall’articolo 5 del DPR 151/2011;
adeguamento alla normativa antincendio delle attività sottoposte ai controlli, previsti dall’articolo 4, commi 2 e 3 del DPR 151/2011, presso le quali siano state accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività;
- ottemperanza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per violazioni di cui all’art. 20 del Dlgs 758/1994;
- obbligo di aggiornamento periodico dei professionisti antincendio.
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