Avvalimento operativo
I giudici hanno spiegato che nell’avvalimento operativo, l’ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell’ausiliata le risorse tecnico-organizzative necessarie per l’esecuzione dell’appalto. L’avvalimento operativo riguarda i requisiti di capacità tecnico-professionale tra cui, ad esempio, il personale e gli strumenti.Per evitare fenomeni elusivi, il Codice Appalti prevede che siano indicate in modo determinato e specifico le risorse oggetto di prestito, mentre non può ritenersi idoneo il contratto di avvalimento che indichi in modo generico che l’impresa ausiliaria si obbliga a fornire i propri requisiti e risorse.
Nel contratto di avvalimento devono quindi essere indicate le quantità, il tipo, il modello e la marca degli strumenti che saranno prestati per effettuare i lavori. Il Tar ha spiegato che la normativa non vincola eccessivamente le imprese. Il contratto, infatti, fotografa la situazione al momento in cui viene stipulato, lasciando libere le imprese di modificare alcuni beni nel lasso di tempo che intercorre tra la stipula del contratto di avvalimento e l’avvio dell’esecuzione dell’appalto. Le modifiche sono possibili a condizione che l’impresa ausiliaria metta a disposizione beni equivalenti a quelli promessi in sede di esecuzione dell’appalto.
Avvalimento di garanzia
Diversamente dall’avvalimento operativo, nell’avvalimento di garanzia, l’ausiliaria mette a disposizione la sua solidità economica e finanziaria, rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d’appalto, anche in caso di inadempimento.Questo tipo di avvalimento riguarda i requisiti di carattere economico-finanziario e, in particolare il fatturato globale o specifico. È quindi sufficiente che l’ausiliaria metta a disposizione la sua complessiva solidità finanziaria e il suo patrimonio di esperienza, mentre non è necessario che nel contratto siano specificatamente indicati tutti i beni patrimoniali che saranno utilizzati.
Avvalimento, il caso
La spiegazione fornita dal Tar si è resa necessaria perché i giudici si sono dovuti pronunciare sul caso di un’impresa, esclusa da una gara per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza di una strada, perché la Stazione Appaltante aveva giudicato troppo vago il contratto di avvalimento operativo stipulato con un’altra impresa.I giudici, sulla base della normativa sui contratti pubblici, hanno confermato l’esclusione.