Coronavirus, dal Ministero le linee guida per i cantieri
LAVORI PUBBLICI
Coronavirus, dal Ministero le linee guida per i cantieri
La sospensione dei lavori è consentita a determinate condizioni. Se si dimostra l’impossibilità di applicare le norme di sicurezza si chiude
AGGIORNAMENTO DEL 21/03/2020 ore 23.00 - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali. CHIUDONO QUINDI ANCHE TUTTI I CANTIERI EDILI, ad eccezione delle attività di installazione di impianti elettrici, idraulici, antincendio, di climatizzazione, di distribuzione del gas (codici ATECO da 43.22.01 a 43.22.03).
20/03/2020 - Quando è possibile sospendere i lavori e chiudere i cantieri per tutelare i lavoratori dall’emergenza sanitaria del Coronavirus, senza incorrere in sanzioni e penali? A questa domanda cercano di rispondere le linee guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit).
Come emerge dalle linee guida, la chiusura del cantiere è l’estrema ratio. Prima di prendere questa decisione, bisogna cercare di attuare le regole per garantire la sicurezza dei lavoratori e dimostrare di non esserci riusciti.
1. Dato che in cantiere si lavora ad una distanza interpersonale minore di un metro, l’appaltatore può sospendere i lavori se non sono possibili altre soluzioni organizzative e se non sono disponibili sufficienti dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. La mancanza dei dispositivi di protezione deve essere provata documentando l’ordine e la mancata consegna nei tempi previsti.
2. La sospensione è giustificata anche se l’accesso agli spazi comuni, come le mense, non può essere contingentato, per garantire la distanza interpersonale di almeno un metro e consentire la ventilazione dei locali, e se, allo stesso tempo, non è possibile consumare pasti al sacco o in esercizi commerciali attigui al cantiere.
3. Bisogna sospendere i lavori anche se, dopo aver accertato la positività al Covid-19 di un lavoratore, e aver posto in quarantena tutti i lavoratori che sono venuti a contatto con lui, non è possibile la riorganizzazione del cantiere, neanche modificando il cronoprogramma dei lavori.
4. I lavori possono essere sospesi senza conseguenze anche se il cantiere prevede il pernotto dei lavoratori, ma il dormitorio non ha le caratteristiche di sicurezza richieste dalla normativa e non sono possibili altre soluzioni organizzative.
5. Sospensione autorizzata anche in caso di indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere.
La presenza di queste condizioni deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
Le linee guida rappresentano un passo avanti, ma non il vademecum esaustivo che le imprese aspettavano.
Diversamente da quanto richiesto da professionisti e imprese, le linee guida non specificano che la sospensione autorizzata dei lavori esclude automaticamente il rischio di dover pagare delle penali. Il testo delle linee guida, infatti, fa riferimento all’articolo 91 del Decreto “Cura Italia” (DL 18/2020), in base al quale le condizioni di emergenza e sospensione motivata devono essere prese in considerazione dalla Stazione Appaltante, o dai giudici se sorge un contenzioso.
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it
Il testo del Mit fornisce indicazioni sugli obblighi di informazione a carico del datore di lavoro, le modalità di accesso dei fornitori ai cantieri, gli obblighi di pulizia e sanificazione dei cantieri, le precauzioni igieniche personali, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, come mensa e spogliatori.
Sono inoltre fornite indicazioni sull’organizzazione del cantiere, in cui la turnazione e il cronoprogramma devono essere rimodulati per consentire le norme di sicurezza, sulla gestione delle persone sintomatiche e sulla sorveglianza sanitaria a cura del medico competente che collabora con il datore di lavoro.
Il Coronavirus cambia le nostre abitudini e ridefinisce tempi e strumenti del nostro lavoro. Come si stanno modificando le attività dei progettisti? Cosa non riusciamo a fare e cosa, invece, facciamo meglio?
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20/03/2020 - Quando è possibile sospendere i lavori e chiudere i cantieri per tutelare i lavoratori dall’emergenza sanitaria del Coronavirus, senza incorrere in sanzioni e penali? A questa domanda cercano di rispondere le linee guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit).
Come emerge dalle linee guida, la chiusura del cantiere è l’estrema ratio. Prima di prendere questa decisione, bisogna cercare di attuare le regole per garantire la sicurezza dei lavoratori e dimostrare di non esserci riusciti.
Cantieri, quando la sospensione dei lavori è autorizzata
Le linee guida elencano 5 situazioni-tipo che giustificano la sospensione dei lavori e mettono al riparo l’appaltatore da penali e richieste di risarcimento.1. Dato che in cantiere si lavora ad una distanza interpersonale minore di un metro, l’appaltatore può sospendere i lavori se non sono possibili altre soluzioni organizzative e se non sono disponibili sufficienti dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. La mancanza dei dispositivi di protezione deve essere provata documentando l’ordine e la mancata consegna nei tempi previsti.
2. La sospensione è giustificata anche se l’accesso agli spazi comuni, come le mense, non può essere contingentato, per garantire la distanza interpersonale di almeno un metro e consentire la ventilazione dei locali, e se, allo stesso tempo, non è possibile consumare pasti al sacco o in esercizi commerciali attigui al cantiere.
3. Bisogna sospendere i lavori anche se, dopo aver accertato la positività al Covid-19 di un lavoratore, e aver posto in quarantena tutti i lavoratori che sono venuti a contatto con lui, non è possibile la riorganizzazione del cantiere, neanche modificando il cronoprogramma dei lavori.
4. I lavori possono essere sospesi senza conseguenze anche se il cantiere prevede il pernotto dei lavoratori, ma il dormitorio non ha le caratteristiche di sicurezza richieste dalla normativa e non sono possibili altre soluzioni organizzative.
5. Sospensione autorizzata anche in caso di indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere.
La presenza di queste condizioni deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
Cantieri, le linee guida del Mit non sono esaustive
Nel testo delle linee guida è specificato che le 5 situazioni-tipo sono meramente esemplificative e non esaustive.Le linee guida rappresentano un passo avanti, ma non il vademecum esaustivo che le imprese aspettavano.
Diversamente da quanto richiesto da professionisti e imprese, le linee guida non specificano che la sospensione autorizzata dei lavori esclude automaticamente il rischio di dover pagare delle penali. Il testo delle linee guida, infatti, fa riferimento all’articolo 91 del Decreto “Cura Italia” (DL 18/2020), in base al quale le condizioni di emergenza e sospensione motivata devono essere prese in considerazione dalla Stazione Appaltante, o dai giudici se sorge un contenzioso.
Linee guida, gli altri contenuti
Le linee guida non contengono solo le indicazioni specifiche sulla sospensione delle attività di cantiere, ma anche una serie di buone pratiche che le imprese devono mettere in campo, schematizzate dal Mit.Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it
Il testo del Mit fornisce indicazioni sugli obblighi di informazione a carico del datore di lavoro, le modalità di accesso dei fornitori ai cantieri, gli obblighi di pulizia e sanificazione dei cantieri, le precauzioni igieniche personali, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, come mensa e spogliatori.
Sono inoltre fornite indicazioni sull’organizzazione del cantiere, in cui la turnazione e il cronoprogramma devono essere rimodulati per consentire le norme di sicurezza, sulla gestione delle persone sintomatiche e sulla sorveglianza sanitaria a cura del medico competente che collabora con il datore di lavoro.
Il Coronavirus cambia le nostre abitudini e ridefinisce tempi e strumenti del nostro lavoro. Come si stanno modificando le attività dei progettisti? Cosa non riusciamo a fare e cosa, invece, facciamo meglio?
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