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Abusi edilizi, ne risponde anche il funzionario dell’Ufficio tecnico?

Abusi edilizi, ne risponde anche il funzionario dell’Ufficio tecnico?

La Cassazione spiega chi è responsabile del reato di lottizzazione abusiva e quando il Comune è corresponsabile

Vedi Aggiornamento del 08/02/2021
Foto: france68 ©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 08/02/2021
06/03/2020 - Il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune può essere considerato corresponsabile di una lottizzazione abusiva solo se, con la sua condotta, ha “apportato un contributo causale rilevante e consapevole”.
 
Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione, che con la sentenza 7210/2020 ha escluso che gli abusi, realizzati da una società, potessero dipendere da qualsiasi azione o omissione della funzionaria.
 

Lottizzazione abusiva, il caso

I giudici si sono pronunciati sulla realizzazione di una serie di alloggi ed opere di urbanizzazione. Il costruttore aveva presentato una Denuncia di inizio attività (Dia - oggi Scia) in variante, risultata poi non conforme agli strumenti urbanistici e al piano di lottizzazione rientrante nella convenzione pubblica.
 
Durante il contenzioso, era stato coinvolto anche il funzionario responsabile dell’Ufficio tecnico, perché chiamato ad esprimere un parere tecnico, in quanto membro della Commissione edilizia comunale, circa la conformità dell’istanza presentata dal costruttore.
 
La Corte d’Appello aveva giudicato il funzionario corresponsabile e coautore del reato di lottizzazione abusiva in quanto, dato il suo ruolo, avrebbe dovuto vigilare su tutta la procedura.
 

Lottizzazione abusiva, chi sono i responsabili

La Corte di Cassazione ha ribaltato la questione affermando che, in base al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ha l’obbligo di vigilare sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alla normativa vigente, agli strumenti urbanistici e alle prescrizioni contenute nei titoli abilitativi. Prima di intervenire con un provvedimento interdittivo, deve esserci stata una specifica denuncia.
 
I giudici hanno poi spiegato che il reato di lottizzazione abusiva è un “reato proprio”, per commettere il quale l’autore deve essere titolare di una qualità personale precisa. Gli autori della lottizzazione abusiva possono essere il committente, il costruttore e il direttore dei lavori. Non è escluso che possa esserci il concorso di altri soggetti, come ad esempio il sindaco che rilascia la concessione edilizia, ma solo se si dimostra che questi “ha apportato un contributo causale rilevante e consapevole”.
 
La Cassazione ha concluso il caso affermando che il funzionario non aveva alcun obbligo di verificare tutti gli atti del procedimento, come invece sostenuto dalla Corte d’Appello. Non essendo emersi errori di metodo nella fase istruttoria che ha portato al rilascio dei permessi edilizi, il funzionario non ha subìto condanne.
 
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