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Abusi edilizi, quando si possono fermare le ruspe?

Abusi edilizi, quando si possono fermare le ruspe?

Il Consiglio di Stato spiega le procedure del condono edilizio e su chi ricade l’onere di dimostrare la sanabilità delle opere per evitarne la demolizione

Vedi Aggiornamento del 19/09/2022
Foto: Bogdan-Mircea-Hoda©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 19/09/2022
24/03/2020 - Il Comune non ha l’obbligo di comunicare l’avvio di un procedimento per la demolizione di un abuso edilizio, né quello di provare l’epoca in cui le opere sono state realizzate. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 1737/2020.
 

Abusi edilizi, il fatto

Un soggetto, che aveva realizzato, senza alcun titolo abilitativo, una sopraelevazione, con contestuale rifacimento del tetto, accompagnata da tramezzature interne, era stato condannato dal Comune alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi. Successivamente, il responsabile dell’intervento aveva presentato domanda di condono ai sensi della Legge 724/1994, ottenendo però il diniego della sua istanza.
 
Il responsabile degli interventi aveva quindi presentato ricorso contro il provvedimento del Comune. A suo avviso si trattava di opere di manutenzione straordinaria e di varianti non essenziali. Ma non solo, perché il Comune avrebbe dovuto comunicargli l’avvio del procedimento sanzionatorio.
 

Demolizione abusi edilizi, il Comune non è tenuto ad avvisare 

Il Consiglio di Stato ha respinto le richieste del responsabile dell’abuso edilizio per una serie di ragioni. In primo luogo ha spiegato che la domanda di condono non rende inefficace il provvedimento con cui il Comune ordina la demolizione, ma può al massimo metterlo in stand-by fino a quando l’istanza di condono non viene esaminata.
 
In secondo luogo, i giudici hanno affermato che il Comune non ha l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento. Questo obbligo, previsto dall’articolo 7 della Legge 241/1990, serve per tutelare i privati che potrebbero subire un danno a causa delle azioni dell’Amministrazione. Nel caso degli abusi edilizi, però, non esiste una situazione legittima da tutelare, mentre prevale l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito edilizio.
 
In terzo luogo, il manufatto realizzato era diverso da quello descritto nella domanda di condono. Il responsabile dell’abuso sosteneva che alcune opere fossero preesistenti, ma non era stato in grado di provare l’epoca di realizzazione dei singoli interventi. I giudici hanno spiegato che, in base ad un orientamento ben consolidato della giurisprudenza, se dopo la domanda di condono vengono eseguite ulteriori opere, l’immobile non è condonabile.
 
Il CdS ha quindi confermato l’ordine di demolizione del manufatto abusivo.
 
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