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Bonus casa, cosa accade se l’amministratore di condominio sbaglia il bonifico?

Bonus casa, cosa accade se l’amministratore di condominio sbaglia il bonifico?

Dalla Cassazione una panoramica sulle conseguenze della mancata tracciabilità dei pagamenti in condominio

Vedi Aggiornamento del 26/04/2021
Foto: olegdudko ©123RF.com
di Paola Mammarella
12/03/2020 - Se l’amministratore di condominio non effettua il “bonifico parlante” e causa la perdita della detrazione fiscale per gli interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio, deve pagare un risarcimento pari alla somma che il condomino avrebbe potuto detrarre.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 6086/2020.
 

Pagamenti e responsabilità dell’amministratore, il caso

Nel caso esaminato, un condomino aveva fatto causa all’amministratore perché, a causa delle modalità di pagamento da questi utilizzate, non aveva potuto usufruire del bonus ristrutturazioni. 

Il Tribunale Ordinario aveva dato ragione al condomino, riconoscendogli il diritto ad essere risarcito della somma che, se l’amministratore avesse agito correttamente, avrebbe potuto portare in detrazione dalle imposte.
 

Bonus casa in condominio, le responsabilità dell’amministratore

La responsabilità dell’amministratore di condominio è stata confermata anche negli altri gradi di giudizio.

I giudici hanno spiegato che il condomino che intende richiedere la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione, realizzati sulle parti comuni dell’edificio, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate la delibera condominiale di approvazione dei lavori e le tabelle millesimali che consentano di quantificare l’ammontare del suo contributo. 

Questi, ha sottolineato la Cassazione, sono gli unici adempimenti a carico del condomino. Per ottenere la detrazione fiscale è inoltre necessaria l’attestazione dell’amministratore che il condomino abbia effettivamente versato al condominio il suo contributo individuale alla spesa comune.

La normativa sui bonus casa prevede un altro requisito: i pagamenti non possono avvenire con bonifico ordinario, ma con il cosiddetto “bonifico parlante”, in cui devono essere indicati con precisione la causale del versamento, con riferimento all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del pagamento.

Dal momento che, ha aggiunto la Cassazione, il condominio affida all’amministratore il mandato di pagamento all’impresa che realizza i lavori, ricade sull’amministratore anche l’onere di garantire pagamenti tracciabili, come previsto dalla normativa sulle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero degli immobili. 

I giudici hanno concluso che sarebbe stato dovere di diligenza dell’amministratore condominiale effettuare i pagamenti in modo da garantire ai condòmini la possibilità di usufruire delle detrazioni. Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha confermato il risarcimento a favore del condomino.
 
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