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Decreto Cura Italia, la moratoria sui mutui vale anche per i professionisti

Decreto Cura Italia, la moratoria sui mutui vale anche per i professionisti

Il Ministero dell’Economia spiega chi sono i beneficiari delle misure di ‘sostegno al credito’ per affrontare l’emergenza coronavirus

Vedi Aggiornamento del 30/11/2020
Foto: Andriy-Popov_©123RF.com
di Alessandra Marra
24/03/2020 - Le  misure di ‘sostegno al credito’, come la moratoria sui mutui, previste dal Decreto Cura Italia si applicano anche ai professionisiti, pur non essendo citati esplicitamente nella norma. 
 
A chiarire questo aspetto il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) in una nota esplicativa sul proprio sito ufficiale. Ricordiamo che, accanto a questa misura, il DL Cura Italia ha previsto interventi per professionisti e autonomi  e la sospensione di versamenti e contributi.
 

Moratoria sui prestiti bancari: si applica anche ai professionisti

Il Mef ha chiarito espressamente le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie, ribadendo che sono ricompresi tra le ‘imprese’ anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
 
Il chiarimento del Mef si è reso necessario in quanto l'articolo 54 del DL Cura Italia, nel prevedere le misure a sostegno della liquidità delle Pmi, non fa riferimento esplicito ai professionisti.
 
 

Moratoria sui prestiti bancari: i requisiti per accedere alla misura

Per accedere alla misura i professionisti e le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia e appartenenti a tutti i settori, devono avere meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
 
Inoltre, il professionista o l’impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
 
Può ricorrere alle moratorie anche il professionista/l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
 
 

DL Cura Italia: in cosa consistono le misure di moratoria

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:
- La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
- La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.
 
 

Moratoria crediti bancari: come presentare comunicazione

Il Mef rassicura che tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto.
 
La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
 
Nella comunicazione bisogna autodichiarare:
il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
“di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

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