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Sismabonus, vale per demolizione e ricostruzione?

Sismabonus, vale per demolizione e ricostruzione?

Come trarre il massimo vantaggio dall’agevolazione per la messa in sicurezza antisismica degli edifici

Vedi Aggiornamento del 05/11/2020
Foto: mrtwister © 123RF.com
di Rosa di Gregorio
10/03/2020 - Nonostante le Circolari, le Guide e le risposte degli esperti, le detrazioni fiscali per l’edilizia generano sempre nuovi dubbi, sull’interpretazione delle norme e sull’applicazione a casi specifici.
 
Un membro della community di Edilportale pone queste domande: “ho intenzione di acquistare un immobile da demolire e ricostruire e che diventerà la mia prima casa. Posso usufruire del sismabonus? E degli altri bonus? Devo ricostruire fedelmente la volumetria?”
 

Sismabonus, cos’è

Il sismabonus è una detrazione fiscale per gli interventi finalizzati alla riduzione della classe di rischio sismico degli edifici situati in zona sismica 1, 2 e 3.  La percentuale da portare in detrazione varia in relazione alla classe di rischio sismico raggiunta in seguito ai lavori, come stabilito dai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63 del 4 giugno 2013.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS
 

Sismabonus per demolizione e ricostruzione

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è possibile usufruire del sismabonus. Ad affermarlo è la stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 7/E del 2018, nella quale stabilisce che l’intervento di demolizione e ricostruzione deve necessariamente essere qualificato come “ristrutturazione edilizia” e non come intervento di “nuova costruzione” al fine di usufruire del sismabonus.
 
Gli interventi di demolizione e ricostruzione, classificabili come “ristrutturazione edilizia” dall’Agenzia delle Entrate sono:
- la demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
- il ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
- con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), la demolizione e ricostruzione o il ripristino purché rispettino oltre che la medesima volumetria anche la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
 

Sismabonus e altri bonus

Chiarito il concetto che per interventi di demolizione e ricostruzione si può accedere al Sismabonus, vediamo cosa accade con gli altri bonus:

- se un intervento è potenzialmente agevolato da più bonus, non si può usufruire di più agevolazioni sulle stesse spese. Per esempio, se la demolizione e ricostruzione è agevolata dai contributi per la ricostruzione post-sisma, non si può usufruire anche del sismabonus;

- per quanto riguarda il bonus ristrutturazione, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati. L’intervento di demolizione e ricostruzione comporterà anche interventi tipici della manutenzione straordinaria, verrà realizzata la struttura (fondazioni, pilastri, travi, solai) ma dovrà essere completata (muri perimetrali, pavimenti, tramezzi, impianti ecc.). Quindi tutto convergerà nel sismabonus e il limite di spesa massimo sarà 96.000 euro. Questo è molto conveniente per il contribuente che si appresta a fare questo tipo di intervento poiché la percentuale da applicare sarà quella del sismabonus, nella fattispecie 70% per la riduzione di una classe di rischio, 80% per la riduzione di due classi;

- nel caso di interventi con differenti finalità e afferenti a categorie diverse, è possibile fruire nello stesso immobile, di più bonus: ad esempio, il sismabonus per i lavori destinati alla riduzione del rischio sismico e l’ecobonus per quelli volti alla riqualificazione energetica. Per l’ecobonus l’aliquota cambierà a seconda della tipologia di intervento. Occorrerà rispettare due tetti di spesa distinti.
 

Fedele ricostruzione oppure no?

Nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione comportino un aumento di volumetria, non è possibile usufruire del sismabonus. Questo perché l’intervento non si classificherebbe come ristrutturazione edilizia ma come nuova costruzione. Diverso è il caso relativo al sismabonus acquisto, per il quale l’aumento di volumetria è consentito, ma questo è un altro argomento che merita di essere oggetto di un approfondimento dedicato.
 
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