28/04/2020 - Con l’emergenza coronavirus in corso ci sarà più tempo per trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione comprata con le agevolazioni ‘prima casa’ dato che è prevista la sospensione dei termini previsti dalla normativa per evitare la decadenza dal bonus.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate tramite la posta di FiscoOggi.
Agevolazioni prima casa: trasferire la residenza ai tempi del coronavirus
L’Agenzia spiega che, considerate le difficoltà che l’emergenza da Covid-19 ha procurato nello spostamento delle persone e nella conclusione delle compravendite immobiliari, l’art. 24 del
DL 23/2020 ha disposto la sospensione dei termini previsti dalla normativa sulle agevolazioni “prima casa”, per evitare la decadenza dalle stesse.
In particolare, sono stati
sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini entro i quali effettuare gli adempimenti necessari per mantenere i benefici prima casa o per usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Per esempio, è stato
sospeso il termine dei 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione.
È sospeso anche il termine di un anno entro cui il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto, deve
procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.
Questi termini inizieranno o
riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Bonus prima casa: necessario il ‘trasferimento anagrafico’ della residenza
L’Agenzia ha anche chiarito che ai fini
dell’agevolazione “prima casa”, è necessario considerare la
residenza anagrafica del residente, visto che il dato anagrafico costituisce l’unico elemento dotato di certezza perché verificabile da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Di conseguenza, nel caso in cui l’immobile sia ubicato in un Comune diverso da quello di residenza dell’acquirente,
è necessario eseguire un cambio di residenza anche se il contribuente ha la propria dimora abituale nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato.
Infatti, dall’analisi letterale della norma, uno dei
requisiti necessari per poter usufruire dell'agevolazione prima casa è che l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia già la propria residenza o, in alternativa, che qui si stabilisca
perentoriamente entro 18 mesi dall'acquisto del cespite.