Il Ministero ricorda che - come previsto dal DI 28 marzo 2020, attuativo dell’articolo 44 del DL Cura Italia - l’indennità di 600 euro è riconosciuta a colori i quali:
a) abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, la cui attività sia stata limitata a causa dei provvedimenti restrittivi adottati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
b) abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo tra 35.000 euro e 50.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, e abbiano ridotto, cessato o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
600 euro per i professionisti, il ‘reddito complessivo’
Il parametro reddituale in base al quale verificare la sussistenza del diritto alla richiamata indennità - spiega il Ministero - è rappresentato, dunque, dal ‘reddito complessivo’ percepito per l’anno di imposta 2018; pertanto, tale reddito può non coincidere con il solo reddito derivante dall’esercizio della professione.Ne consegue - continua la risposta - che l’indennità potrà essere riconosciuta anche a quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione.
Ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro o compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge).
Pertanto, nulla osta alla concessione del beneficio anche ai neo-iscritti che non abbiano maturato reddito professionale nel 2018, purché abbiano un reddito da lavoro complessivo entro i limiti indicati dal DI del 28 marzo 2020 - conclude il Ministero.