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Prevenzione incendi, ecco la nuova norma per le autorimesse

Prevenzione incendi, ecco la nuova norma per le autorimesse

Il 19 novembre 2020 entra in vigore la regola tecnica verticale per i garage oltre i 300 mq

Vedi Aggiornamento del 24/08/2022
foto: Marcel Derweduwen ©123RF.com
foto: Marcel Derweduwen ©123RF.com
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 24/08/2022
26/05/2020 - La nuova regola tecnica verticale (RTV) per le autorimesse con superficie lorda utile superiore a 300 mq entrerà in vigore il 19 novembre 2020.
 
È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 15 maggio 2020 che contiene la nuova RTV che sostituisce integralmente il capitolo V.6 -Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 al DM 3 agosto 2015.
 

Prevenzione incendi autorimesse: cosa prevede la RTV

Il provvedimento dà la definizione di ‘autorimessa’ e di superficie lorda utile dell'autorimessa; inoltre, classifica le autorimesse in relazione a: caratteristiche prevalenti degli occupanti; superficie lorda; quota di tutti i piani. Tra i garage coinvolti dalla norma anche quelli in condominio. 
 
Spiega anche come effettuare la valutazione del rischio e adottare le strategie antincendio. In più, definisce la classe di resistenza al fuoco delle strutture, il tipo di compartimentazione e il modo in cui gestire l'esodo.

Inoltre, fornisce indicazione sul controllo dei fumi e del calore e sugli impianti tecnologici di rilevazione e di allarme. 
 
 

Progettazione antincendio per autorimesse

La norma applica i metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio grazie all'impiego di scenari d'incendio di progetto.
 
Con alcune prescrizioni, il provvedimento permette anche l’adozione di modelli di incendio numerici semplificati dell’Eurocodice UNI EN 1991-1-2 rappresentativi di incendi localizzati.
 

Prevenzione incendi: l’adeguamento delle autorimesse

Alla data di entrata in vigore della nuova norma le autorimesse con superficie lorda utile superiore a 300 mq dovranno essere progettate e adeguate alla RTV sulla prevenzione incendi. Non si dovranno più applicare: il DM 1° febbraio 1986 e il DM 22 novembre 2002.
 
Non sarà necessario adeguare le autorimesse esistenti che siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del DPR 151/2011 o che siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
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